Legge di stabilità 2016 - Detassazione premi incremento di produttività

Ripristinata l’agevolazione per le somme erogate a titolo di premio di produttività.

Importante | Suggerimento n.26/5 del 12 gennaio 2016


Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. “Legge di stabilità 2016” (G.U. n. 302 del 30.12.2015 Suppl. Ordinario n. 70), è reintrodotta, a decorrere dal periodo di imposta 2016, la detassazione dei premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato (l’agevolazione è invece rimasta sospesa per l’anno 2015).

In particolare, la disposizione stabilisce che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, sono assoggettati all’imposta sostitutiva pari al 10%.

L’agevolazione trova applicazione:

  • entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (elevabili fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
  • con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, ad euro 50.000;
  • con riferimento a somme e valori erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, dovranno essere stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le modalità attuative della norma.

Inoltre, così come già segnalato con Suggerimento n. 4/2 del 5 gennaio 2016, si ricorda che, per l’anno 2016, conseguentemente all’azzeramento degli stanziamenti residui destinati alla decontribuzione previdenziale sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, in edilizia risulta neutralizzato l’incentivo contributivo riconosciuto per le eventuali erogazioni dell’EVR (elemento variabile della retribuzione).

 


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