Legge di Stabilità 2016 - Altre novità fiscali: chiarimenti ministeriali
L’Agenzia delle Entrate ufficializza alcuni chiarimenti anticipati in occasione dell’incontro con la stampa specializzata dello scorso mese di gennaio.
Importante | Suggerimento n.197/28 del 21 aprile 2016
Con circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto alcune precisazioni già fornite in occasione di Telefisco 2016, che si riportano di seguito.
“DICHIARAZIONE PRECOMPILATA” E CERTIFICAZIONE UNICA
- Dati relativi alla spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella “dichiarazione precompilata”, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.
- Rimborsi superiori ai quattromila euro
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza oppure se il rimborso che emerge dalla dichiarazione supera 4.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dalla dichiarazione modificata dal contribuente, emerga un rimborso di importo superiore a 4.000 euro il controllo preventivo può essere effettuato dall’Agenzia delle Entrate anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.
- Termine di trasmissione della CU da parte dei sostituti d’imposta
Anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
MAXIAMMORTAMENTI
Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che “ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.” Sull’argomento gli uffici finanziari hanno fornito le seguenti precisazioni:
- Applicazione ai fini IRAP
L’applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP.
- Maggiorazione del costo
La maggiorazione del costo si applica esclusivamente con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Ne deriva che tale maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività.
- Società non operative
La disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge. Ne deriva che la maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta (derivante dall'agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.
- Imputazione al periodo di vigenza
La maggiorazione del costo può essere dedotta solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Pertanto, un bene consegnato entro il 31 dicembre 2016, entrato in funzione l'anno dopo, è sì un bene agevolato, ma gli ammortamenti potranno essere aumentati solo a partire dal 2017.
- Contribuenti forfetari
La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40 per cento deve essere esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
- Superamento della maggiorazione del 40 per cento
La possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio di sostenimento le spese per beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro non viene meno se quel limite è oltrepassato per effetto della maggiorazione del 40%.
- Spettanza ai contribuenti minimi
Il procedimento di determinazione del reddito dei contribuenti minimi prevede che il costo di acquisto dei beni strumentali è deducibile dal reddito dell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa). Si ritiene che la deduzione del costo di acquisto di un bene strumentale secondo il principio di cassa non sia di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.
- Ammortamenti civilistici e variazione in diminuzione ai fini fiscali
La maggiorazione del 40% è una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio: va pertanto fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Se il bene viene ceduto o è eliminato dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte.
IMPOSTA DI REGISTRO: Accordi di riduzione del canone di locazione
L'esenzione dall'imposta di registro e di bollo prevista per la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione spetta anche nel caso in cui la riduzione sia concordata solo per un determinato periodo contrattuale (ad esempio, un anno).
Invece, l'agevolazione non si applica se, dopo la registrazione dell'accordo che riduce il canone per l'intera durata contrattuale, si ritorna al valore inizialmente pattuito.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
- Bonus mobili
Si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese per i mobili sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro.
- IVA agevolata sui “beni significativi”
In tema di applicabilità dell'Iva agevolata in presenza di "beni significativi", quando in sede di installazione degli infissi vengono forniti anche componenti e parti staccate (ad esempio, le tapparelle), occorre verificare se tali parti hanno un'autonomina funzionale rispetto al manufatto principale. Se c'è autonomia, il componente non va ricompreso nel valore dell'infisso; viceversa, se la parte staccata o il componente concorre alla normale funzionalità dell'infisso, il suo valore, per la verifica del limite cui applicare l'Iva agevolata, deve confluire nel valore dei beni significativi.
CEDOLARE SECCA
- Applicazione dell’aliquota del 10 per cento
Il c.d. Decreto casa ha estero la “cedolare secca” con aliquota ridotta al 10 per cento, per gli anni 2014-17, anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione (27 maggio del 2014). Qualora nei Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento della cedolare secca, all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione.
- Natura giuridica del conduttore
La “cedolare secca” è applicabile solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative. Viene confermata l’esclusione dal regime della ‘cedolare secca’ nel caso di contratto di locazione stipulato con conduttori che operano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.