Legge di Stabilità 2016 - Altre misure fiscali

Sintesi delle altre disposizioni fiscali introdotte con la Legge di Stabilità.

Importante | Suggerimento n.42/9 del 18 gennaio 2016


Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. “Legge di stabilità 2016” (G.U. n. 302 del 30.12.2015 Suppl. Ordinario n. 70), sono state introdotte numerose disposizioni di carattere fiscale, di particolare interesse per il settore, di seguito analizzate.

IMPOSTE SUI REDDITI/IRAP

  • Assegnazione beni ai soci

È introdotta una disposizione agevolativa in favore delle società di persone e di capitali che intendono assegnare/cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci  alla data del 30.9.2015.

A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione/cessione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati  e il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni/cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

La disposizione sarà oggetto di un successivo approfondimento da parte dei nostri uffici.

  • Riduzione aliquota IRES

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è prevista la riduzione dell’aliquota Ires dall’attuale 27,5% al 24%.

  • IRAP

E’ aumentata da 2.500 euro a 5.000 euro l’ulteriore deduzione prevista ai fini Irap a favore delle snc/sas/ditte individuali/lavoratori autonomi, così come di seguito riportato:

 

Base imponibile Irap

Ulteriore deduzione spettante

fino a € 180.759,91

€ 5.000

da € 180.759,92 a € 180.839,91

€ 3.750

da € 180.839,92 a € 180.919,91

€ 2.500

da € 180.919, 92 a € 180.999,91

€ 1.250

 

La nuova misura è applicabile dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (quindi 2016).

  • Rivalutazione terreni e partecipazioni

E’ disposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

-   terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- partecipazioni non quotate in mercati regolamenti, possedute a titolo di proprietà e usufrutto,

alla data del 1° gennaio 2016, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Entro il 30 giugno 2016 occorre:

- redigere ed asseverare una perizia di stima;

- versare l’imposta sostitutiva pari all’8% (non è più prevista l’aliquota agevolata del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

  • Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni

E’ disposta la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni di impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio 2014, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto.

Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili “merce” delle imprese di costruzione.

La rivalutazione va effettuata con riferimento al bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (Ires e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (dal 2018). Tuttavia, per i soli beni immobili di impresa gli effetti della rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, vengono anticipati al 1° dicembre 2017.

E’ inoltre riconosciuta la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’Irap pari al 10%.

  • IRPEF – Spese funebri

A partire dall’anno di imposta 2015 è disposto che le spese funebri sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19%, per un importo non superiore ad euro 1.550 (in luogo di euro 1.549,37) per ciascun evento verificatosi nell’anno. La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla morte di persone, non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela.

  • Spese universitarie

Come è noto, è possibile portare in detrazione, ai fini Irpef, le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi di Università statali.

Per la frequenza di Università non statali, è disposta l’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale con il quale stabilire annualmente per ciascuna Facoltà Universitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

  • Credito di imposta c.d. “art bonus”

Il credito di imposta a favore di soggetti (persone fisiche, società ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) compete a regime (in luogo del triennio 2014 -2016) e nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (in precedenza era previsto il 65% per le erogazioni effettuate nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e il 50% per le erogazioni effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

  • Bonus riqualificazione alberghi

Il credito di imposta previsto a favore delle strutture turistico – alberghiere è esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura.

Con apposito Decreto Ministeriale saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus.

  • Regime forfetario

Sono apportate alcune modifiche al regime forfetario riservato a professionisti ed imprese di piccole dimensioni, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 150/2014).

In particolare, sono incrementate le soglie di ricavi/compensi, per ciascuno dei 9 gruppi di attività, ai fini dell’accesso e della permanenza del regime.

Non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato eccedenti euro 30.000.

I soggetti che intraprendono una “nuova” attività, per i primi cinque anni, possono usufruire dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.

Resta fermo che per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;

- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo di imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016-2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfetario.

Inoltre si segnala che è prevista una riduzione pari al 35% della contribuzione Inps dovuta.

IMPOSTA DI REGISTRO

  • Imposta di registro terreni agricoli

E’ disposto l’aumento dal 12% al 15% dell’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola.

ACCERTAMENTO/CARTELLE

  • Termini accertamento

Allungati i termini di accertamento ai fini Iva e Imposte dirette come segue:

- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);

- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in luogo dell’attuale quinto in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per reato penale.

  • Compensazione somme iscritte a ruolo

A favore di imprese/lavoratori autonomi è disposta, anche per l’anno 2016, la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi anche professionali maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L’individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

  • Rateazione cartelli

Ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti il 15 ottobre 2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e rinuncia all’impugnazione è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione secondo il piano originario limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso senza ulteriori proroghe.

La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione di inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore ad euro 10.000 limitatamente agli importi oggetto della stessa.

IVA

  • Reverse charge consorzi

Il meccanismo del reverse charge è esteso anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l’Iva con il meccanismo dello split payment.

L’efficacia della disposizione è subordinata ad autorizzazione da parte della UE.

  • Note variazione IVA

E’ consentito al fornitore di un bene o la prestatore di un servizio, di recuperare anticipatamente l’Iva sui crediti non riscossi nel caso in cui il cessionario/committente venga sottoposto a procedure concorsuali senza attendere la conclusione della suddetta procedura.

In particolare è previsto che il cedente che ha emesso la fattura per operazioni non ancora pagate può recuperare l’Iva su tale fattura, mediante nota di variazione a condizione che il cessionario/committente sia stato assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

ANTIRICICLAGGIO

  • Limite utilizzo contante

E’ innalzato da euro 1.000 ad euro 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/libretto di deposito bancari o postali al portatore/titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

- obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità;

- obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

LOCAZIONE

  • Immobili abitativi con patti contrari alla legge

E’ disposta l’obbligatorietà del locatore di registrare il contratto di locazione entro il termine perentorio di 30 giorni e fornire “documentata comunicazione” dell’avvenuta registrazione al conduttore ed all’amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni.

Con riferimento ai contratti a canone concordato è nulla ogni pattuizione che prevede un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale; per i contratti stipulati in regime di libero mercato la nullità riguarda qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente previsto.

Per i soggetti che optano per l’applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in quattro anni dalla data di registrazione del contratto ed il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell’adeguamento, dal secondo anno, in base alla variazione Istat ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore. Per i conduttori che nel periodo 7.4.2011 – 16.7.2015 hanno versato il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, è disposto che l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata su base annua è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile nel periodo considerato.


Referenti

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