Legge di semplificazione 2025: modifiche in tema di edilizia e urbanistica
Regione Lombardia ha approvato la Legge di semplificazione 2025, che contiene alcune modifiche di interesse per il settore edile in tema di programmazione negoziata di interesse regionale, soppalchi e VIA.
Importante | Suggerimento n. 320/35 del 13 giugno 2025
La Legge di semplificazione 2025 (legge regionale 6 giugno 2025, n. 8), pubblicata sul Supplemento Ordinario al BURL n. 24 del 10 giugno 2025 e vigente dall’11 giugno 2025, tratta alcuni temi di interesse per il settore delle costruzioni, relativi ad Accordi di programmazione negoziata di interesse regionale, soppalchi e Valutazione di Impatto Ambientale.
ACCORDI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DI INTERESSE REGIONALE
La l.r. 8/2025 modifica la l.r. 19/2019 (all’art. 8, comma 3) in tema di Accordo Locale Semplificato (ALS), consistente nella forma di negoziazione finalizzata alla realizzazione di interventi e di opere di valenza locale che concorrono all'attuazione delle politiche regionali previste nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, previa positiva valutazione, da parte della Regione, della sussistenza dell'interesse regionale.
La modifica all’art. 8 della Legge di semplificazione prevede la possibilità per l’Ente Locale di presentare una proposta di ALS redatta in base al Programma regionale di sviluppo e ai suoi aggiornamenti, a differenza del testo previgente della l.r. 19/2019, in cui era citata solo l’indicazione di uno schema di ALS. A seguito della condivisione tecnica dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le Amministrazioni locali possono procedere alla promozione dell’Accordo e alla contestuale approvazione dell’ipotesi di ALS. Per la Regione, invece, l’adesione all’ALS comporta l’assenso sul contenuto dell’ipotesi di ALS, concordato con gli Enti locali interessati.
SOPPALCHI
Per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la Regione Lombardia promuove all’art. 9 della l.r. 8/2025 la realizzazione dei soppalchi per gli usi residenziale e ufficio, attraverso l’introduzione di due nuovi articoli (artt. 65 bis e 65 ter) alla l.r. 12/2005. La realizzazione del soppalco, la cui definizione è ripresa da quelle contenute nel Regolamento Edilizio tipo, è classificata come ristrutturazione edilizia. Il titolo abilitativo, da acquisire preventivamente all’inizio dei lavori, è quello prescritto in conformità alla specifica tipologia di intervento. La realizzazione dei soppalchi è ammessa anche in deroga alle prescrizioni del PGT, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari.
Inoltre, è previsto che l’altezza interna minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non debba essere minore di 2,40 metri. Tale altezza è anche il valore minimo che deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali o spazi destinati alla permanenza delle persone, per soppalchi la cui superficie lorda non ecceda il 50% del vano su cui si interviene. Qualora la superficie lorda del soppalco non superi il 30% del vano, tali altezze minime possono essere ridotte sino a 2,10 metri. Per tale intervento è dovuta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti per la ristrutturazione edilizia e del contributo sul costo di costruzione, calcolati sulla superficie lorda del soppalco resa agibile.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La nuova l.r. 8/2025, all’art. 11, interviene in tema di Valutazione di Impatto Ambientale di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). La l.r. 8/2025 dispone che l’espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA (di cui all’art. 13, comma 2, lett. c) e d) del D.lgs. 190/2024) riguardo ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili spetta alle Province e alla Città Metropolitana di Milano sul cui territorio si prevede di realizzare l’intervento, ivi incluso l’espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiori a 10 MW, collocati in modalità flottante su specchio d’acqua di invasi (di cui alla lett. c) quater dell’Allegato III alla Parte II del D.lgs. 152/2006, introdotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), n. 1 del D.lgs. 190/2024).
Rimane di competenza della Regione l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e, ove necessario, della conseguente procedura di VIA per i progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (all’art. 13, c. 2, lett. d, n. 1 del D.lgs. 190/2024) relativi all’attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera (all’Allegato IV, n. 2, lett. a, Parte II del D.lgs. 152/2006), ivi comprese le risorse geotermiche. Spetta, altresì, alla Regione l’espletamento della procedura di VIA per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante su specchio d’acqua di invasi da dighe e impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali (lett. c) ter e c) quater dell’Allegato III alla Parte II del D.lgs. 152/2006).
Si rende disponibile in allegato la l.r. 8/2025