Legge di Bilancio 2025: le novità in tema di caro materiali
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 - Supplemento Ordinario n. 43 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024). Si fornisce una prima analisi delle nuove disposizioni di riferimento.
Suggerimento n. 20/2 del 10 gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025 contiene, all’art. 1, co. 532, la proroga delle previsioni dell’art. 26, D.L. n. 50/2022 e s.m.i (c.d. D.L. Aiuti) che disciplina lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2025.
Più in particolare, la proroga al 2025 è introdotta:
- per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31 dicembre 2021, di cui al co. 6-bis dell’art. 26, con la rilevante novità che le variazioni da considerarsi sono quelle sia in aumento, sia in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta: in quest’ultimo caso, gli eventuali importi non corrisposti all’appaltatore rimarranno nella disponibilità della stazione appaltante fino al momento del collaudo, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento al verificarsi di eventuali nuove variazioni in aumento;
- per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al co. 6-ter dell’art. 26;
- per gli accordi-quadro di lavori derivanti da offerte comprese entro il 31 dicembre 2021, sia con riferimento a quelli non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’art. 26 (18 maggio 2022), sia con riferimento a quelli già in corso di esecuzione alla medesima data;
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, estendendo all’anno 2025 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20% in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’art. 26, con esclusione degli interventi di cui all’art. 18, co. 2, D.L. n. 104/2023 (c.d. D.L. Asset), convertito con L. n. 136/2023. Per questi interventi, infatti, era previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, ma solo fino al 2024 e non più prorogato per l’anno 2025.
Un’importante novità viene introdotta anche sul fronte delle risorse interne che le committenti possono utilizzare per far fronte al pagamento delle maggiori somme, prima di procedere con la richiesta di accesso ai Fondi Ministeriali. Infatti, accanto a quelle già previste (50% degli accantonamenti per imprevisti, ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento, ribassi d’asta, somme disponibili derivanti da altri interventi già collaudati) vengono ora menzionate anche le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale.