Legge di bilancio 2024: le novità in tema di caro materiali

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 - Supplemento Ordinario n. 40 del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023). Si fornisce una prima analisi delle nuove disposizioni di riferimento.

Suggerimento n. 17/1 dell'8 gennaio 2024


La Legge di Bilancio 2024 contiene, all’art. 1, co. 304, la proroga delle previsioni dell’art. 26, D.L. n. 50/2022 e s.m.i (c.d. D.L. Aiuti) che disciplina lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024.

Più in particolare, la proroga al 2024 è introdotta:

  • per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31 dicembre 2021, di cui al co. 6-bis dell’art. 26;
  • per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al co. 6-ter dell’art. 26;
  • per gli accordi-quadro di lavori, sia con riferimento a quelli non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’art. 26 (18 maggio 2022), sia con riferimento a quelli già in corso di esecuzione alla medesima data;
  • per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
  • per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, estendendo all’anno 2024 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20% in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’art. 26, con esclusione degli interventi di cui all’art. 18, co. 2, D.L. n. 104/2023, convertito con L. n. 136/2023 (per i quali è già previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi).

Per quanto riguarda i contratti di cui al co. 6-bis, ossia quelli derivanti da offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, sono da segnalare anche le seguenti integrazioni.

  • Viene apportata una modifica che consente alle stazioni appaltanti prive di risorse interne di fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione Opere Pubbliche, di cui al co. 6-quater, per l’anno 2023, solo nel caso in cui non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al co. 4, lett. a) e b) per l’anno 2022. Tale previsione viene ora estesa all’anno 2024. Il Fondo di cui al co. 4 è inoltre rifinanziato con ulteriori € 300 milioni.
  • Viene specificato che il decreto ministeriale che sarà adottato in attuazione di tale previsione dovrà riguardare le modalità di accesso al Fondo sia per il 2023 - per il quale, si ricorda, è già stato adottato il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16 del 1° febbraio 2023 che ha stabilito modalità operative, termini e condizioni di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti - sia per il 2024.

Referenti

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