Legge di Bilancio 2023: le novità in tema di caro materiali

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022). Si fornisce una prima analisi delle nuove disposizioni di riferimento e uno schema riepilogativo del regime normativo vigente.

Suggerimento n. 11/1 del 5 gennaio 2023


La Legge di Bilancio 2023 riveste particolare importanza con riferimento al settore delle opere pubbliche in quanto contiene alcune disposizioni sia in tema di aggiornamento dei prezzari regionali, sia di revisione dei prezzi dei lavori in corso di esecuzione, volte a supportare le imprese nel fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi anche per il 2023.

Tali disposizioni sono state frutto di un’intensa azione da parte del sistema associativo. Al Governo appena insediato, fin da subito, è stata infatti evidenziata la perdurante gravità dei rincari in atto e l’esigenza di trovare soluzioni urgenti, stante la scadenza del meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. Aiuti, destinato ad operare solo fino al 31 dicembre 2022.

Questa sollecitazione è stata raccolta dal provvedimento in commento, che ha introdotto alcune importanti misure che pongono le basi per fronteggiare l’aumento dei prezzi anche per il 2023.

 

ART. 1, CO. 369-379 - MISURE PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI PER LE OPERE PUBBLICHE

Le norme in esame si pongono l’obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi anche per le procedure di gara avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

A tale scopo, si prevede, al co. 371, l’obbligo per le Regioni di procedere nel 2023 ad un nuovo aggiornamento dei prezzari regionali, da attuare entro il 31 marzo 2023. In caso di inadempienza l’aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture.

I prezzari regionali così aggiornati si applicheranno alle nuove gare, comprese quelle affidate tramite accordi quadro e a contraente generale, i cui bandi, avvisi o inviti siano stati pubblicati, o trasmessi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, nonché dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Fino al 31 marzo 2023, le stazioni appaltanti potranno continuare ad applicare i prezzari regionali infrannuali, aggiornati a luglio 2022 ai sensi dell’art. 26, co. 2, del D.L. Aiuti.

La disposizione in commento si applica a tutti i soggetti a cui si applicano le previsioni del Codice, comprese le società del Gruppo Ferrovie dello Stato, Anas e gli altri soggetti operanti nei settori speciali (Parte II, Titolo VI, Capo I, del Codice) qualora non utilizzino i prezzari regionali, (co. 379). Rimangono esclusi i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 164, co. 5, del Codice, sia per i lavori realizzati in via diretta che per quelli affidati a terzi.

In altri termini, le previsioni in parola impongono alle stazioni appaltanti, per le nuove gare che saranno bandite nel corso del 2023, di procedere agli affidamenti sulla base di prezzari puntualmente aggiornati, con l’obiettivo di garantire il più possibile l’aderenza del corrispettivo a base d’asta al reale andamento del mercato.

Per far fronte ai maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti dovranno, in via preliminare, procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Inoltre, potranno utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili.

Il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, già istituito dall’art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti, è poi rifinanziato dalla Legge di Bilancio con 10 miliardi di euro (co. 369).

 

ART. 1, CO. 458 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI

La disposizione in esame apporta talune integrazioni all’art. 26 del D.L. Aiuti, sia introducendo alcuni nuovi commi, sia apportando talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023.

Tale proroga è di primario rilievo.

Infatti, la disciplina dell’art. 26 cit. era originariamente destinata ad operare solo fino al 31 dicembre 2022 e, in assenza di un rinvio temporale della scadenza, si sarebbe verificato l’effetto di ritornare, a partire da gennaio 2023, ad applicare i prezzari a base di gara, che trascuravano completamente gli straordinari incrementi nel frattempo intervenuti.

Di seguito le novità introdotte nel testo dell’art. 26 del D.L. Aiuti.

Il nuovo co. 5-ter prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con stanziamenti PNRR o PNC, al fine di accelerare l’accesso alle risorse del Fondo caro materiali (art. 1-septies, D.L. Sostegni bis), per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possano trasmettere al MIMS, entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL come rideterminato rispetto a quello contrattuale. 

Il nuovo co. 6-bis poi, con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, introduce la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023.

Più in particolare, il nuovo comma prevede quanto segue.

  • Il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali.
  • Nelle more dell’aggiornamento annuale dei prezzari, le stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l’ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all’art. 26, co. 2, pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo co. 6-quinquies).
  • I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, saranno riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022, e nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati).

In caso di insufficienza di queste ultime, per l’anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi ministeriali per l’anno 2022, accedono al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto.

La proroga della disciplina dell’art. 26 del D.L. Aiuti ai lavori eseguiti nel 2023 è ritenuta molto positiva.

Desta invece perplessità la circostanza che le committenti prive di risorse interne possano accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti nel 2023, solo se non abbiano avuto accesso ai Fondi ministeriali nel 2022. Trattandosi di risorse utilizzabili per lavori eseguiti in annualità diverse, tale limitazione non appare corretta e, al contrario, rischia di essere penalizzante per gli operatori del settore.

Altrettanto positiva appare anche la modifica introdotta nel testo originario dell’art. 26 che precisa che ai fini dell’applicazione della disciplina ai lavori in corso nel 2023, questi dovranno risultare eseguiti o contabilizzati, qualificando così la contabilizzazione come una condizione alternativa e non aggiuntiva all’esecuzione.

La precedente formulazione, infatti, aveva posto notevoli problemi applicativi per i lavori in corso nel 2022, derivanti dal fatto che in alcuni casi, a fronte di lavori eseguiti nel periodo di riferimento, la contabilizzazione avveniva successivamente per ritardi attribuibili unicamente alla committente, privando così l’appaltatore della possibilità di far valere il diritto al riconoscimento dei maggiori costi subiti.

Il nuovo co. 6-ter prevede poi che le medesime disposizioni del co. 6-bis troveranno applicazione, in deroga all’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati tramite accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le Stazioni appaltanti, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti o contabilizzati o annotati sul libretto delle misure dal direttore dei lavori tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, potranno accedere al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, solo nel caso in cui non abbiano avuto accesso ai Fondi ministeriali nel corso del 2022.

In ogni caso per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell’anno 2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell’80% (invece che del 90% prevista invece per i contratti affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino al 31 dicembre 2021).

L’estensione della proroga a tali gare appare positiva, evitando il rischio che tali lavori, ivi compresi quelli del PNRR, possano restare irrealizzati. Anche in questo caso, sarebbe stato preferibile che venisse eliminata la limitazione riguardante il fatto che i lavori eseguiti nel 2023 non fossero già stati oggetto di richiesta di accesso, nel corso del 2022, ai Fondi ministeriali.

Per le finalità di cui ai co. 6-bis e 6-ter, la Legge di Bilancio stanzia nuove risorse per 1,6 miliardi di euro e prevede inoltre che le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche siano valutate, e le risorse assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti, secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza della capienza del Fondo stesso (nuovo co. 6-quater).

Per i contratti che usufruiscono della presente disciplina, ossia per tutti i contratti sottoscritti a valle di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, non troverà applicazione l’art. 29, co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 del D.L. Sostegni ter. In altre parole, per tali contratti le stazioni appaltanti non saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, e, conseguentemente, a riconoscere, a valle di rilevazioni semestrali del MIMS, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza.

Rimane comunque valida l’applicazione per gli stessi del co. 1, lett. a) dell’art. 29, che dispone l’obbligo di prevedere negli atti di gara la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023 (nuovo co. 6-sexies).

Per quanto riguarda gli accordi quadro, è stato infine eliminato dal co. 8 dell’art. 26 il riferimento alla circostanza che l’accordo quadro doveva essere stato aggiudicato o essere già efficace alla data di entrata in vigore del D.L. Aiuti (n.d.r.: 18 maggio 2022).

Ora il co. 8 cit. prevede semplicemente che, affinché trovino applicazione le disposizioni del D.L. Aiuti agli accordi quadro e ai conseguenti contratti applicativi, l’offerta sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021.

In assenza di tale modifica, infatti, la disciplina dell’art. 26 risultava ingiustificatamente limitativa e penalizzante, ove applicata ai singoli contratti applicativi degli accordi quadro.

 


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