Legge di Bilancio 2020 - Bonus edilizi
Introduzione del bonus facciate, proroga nella misura potenziata dei bonus edilizi, limitato lo sconto in fattura: queste le principali novità.
Suggerimento n. 10/4 del 7 gennaio 2020
Pubblicata sul S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 n. 304, la c.d. “Legge di Bilancio 2020”, contenente novità, di seguito descritte, in materia di bonus edilizi.
BONUS FACCIATE
Introdotta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi, inclusi quelli di sola pittura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) o B (zone totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del D.M. 1444/1968.
Se l’intervento: | |
- | influisce sulle caratteristiche termiche dell’edificio |
- | o interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, |
lo stesso dovrà soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache delle facciate, sui balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, senza un limite massimo di spesa. Per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.
Si evidenzia inoltre che la disposizione rinvia in modo esplicito alle disposizioni attuative recate dal D.M. 41/1998: pertanto si ritiene che il beneficio si applichi ai soli immobili a destinazione residenziale ed a favore dei soli contribuenti Irpef. Tuttavia a tal proposito si ritiene necessario un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI
Confermata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione nella misura potenziata al 50% per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia con il limite di spesa pari a 96.000 euro.
Prorogato inoltre fino al 31 dicembre 2020 nella misura del 50% anche il bonus mobili per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferire alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per gli acquisti che si effettueranno nel 2020 l’agevolazione potrà essere fruita relativamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019. La detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad euro 10.000, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, tale limite dovrà essere considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.
Prorogata inoltre nella misura del 50% la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto o nuova costruzione del box o posto auto pertinenziale all’abitazione con il limite di spesa pari a 96.000 euro. A tale proposito si ricorda che la detrazione è limitata alle spese sostenute per la realizzazione del box o posto auto e sempre che le stesse siano attestate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
La proroga nella misura del 50% riguarda anche la detrazione Irpef per l’acquisto di unità abitative inserite in fabbricati interamente ristrutturati. A tale proposito si ricorda che, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, la detrazione del 50% si calcola su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto/assegnazione.
BONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Confermata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica. In particolare la detrazione è pari al: | ||
1) | 50% per: | |
- | acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; | |
- | acquisto e posa in opera di schermature solari; | |
- | sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; | |
- | interventi di riqualificazione energetica con impiego fonti rinnovabili (N.B. per questi interventi è eliminata la possibilità di cessione del credito, in precedenza ammessa). | |
2) | 65% per: | |
- | acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; | |
- | interventi di coibentazione dell’involucro opaco; | |
- | sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato; | |
- | sistemi di building automation; | |
- | collettori solari per produzione di acqua calda; | |
- | sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; | |
- | sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; | |
- | acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; | |
- | acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti purché portino ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%. | |
Si ricorda che per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2021 relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta nella misura del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
SCONTO IN FATTURA
Rivisto l’ambito applicativo dello sconto in fattura.
In particolare, dal 1° gennaio 2020, per effetto della Legge di Bilancio 2020, la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura, è limitata agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015) delle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro.
Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono interventi che “oltre ad interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
Ne consegue che dal 2020, il meccanismo non sarà più fruibile per interventi di riduzione del rischio sismico e per le opere di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari e per i lavori in condominio sotto i 200.000 euro, per le quali tuttavia continua ad essere possibile, in alternativa alla detrazione, l’opzione per la cessione del credito di imposta.
ELIMINAZIONE CESSIONE DEL CREDITO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI
Abrogata per i contribuenti che beneficiano della detrazione Irpef del 50% spettante per i soli interventi di risparmio energetico con utilizzo di fonti rinnovabili (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, D.P.R. 917/1986) effettuati su fabbricati abitativi, la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione, per la cessione del credito.
Tale possibilità, come noto, era riconosciuta nei confronti dell’impresa che ha eseguito l’intervento, o dei fornitori dei beni e servizi con previsione di una sola ulteriore cessione sempre ai fornitori collegati ai lavori, e con esclusione della cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.