Legge di Bilancio 2020 - altre novità fiscali
Riscritto il credito di imposta per investimenti in beni strumentali “Impresa 4.0”, unificazione della disciplina Imu e Tasi, riduzione della cedolare secca per i contratti a canone concordato, soppressione della Mini Ires per gli utili reinvestiti e reintroduzione dell’Ace, rimodulazione oneri detraibili: queste le principali novità.
Suggerimento n.18/6 del 9 gennaio 2020
La Legge di Bilancio 2020 (pubblicata sul S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019 n. 304), oltre alle novità in materia di bonus edilizi (si veda Suggerimento n. 10/4 del 7 gennaio 2020) reca importanti disposizioni di natura fiscale di seguito riportate.
UNIFICAZIONE IMU-TASI
A decorrere dal 2020 le attuali Imu e Tasi sono unificate nella cosiddetta “Nuova Imu”.
L’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole previgenti per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione.
L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille. Per gli immobili costruiti per la vendita e non locati l’imposta sarà scontata con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille) così come già previsto per la Tasi. Dal 1° gennaio 2022 è confermata l’esenzione totale degli immobili merce dalla “Nuova Imu”.
DEDUCIBILITA’ IMU
Confermata anche per il 2019 la deducibilità Imu relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50%, a favore di imprese/lavoratori autonomi. Per il 2020 e 2021 è disposto l’innalzamento della deducibilità al 60%.
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – IMPRESA 4.0
Riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti vigenti fino al 31 dicembre 2019.
In particolare, dal 2020, è introdotta una nuova forma di bonus che dovrebbe favorire l’acquisto di beni strumentali nuovi nonché l’acquisto di beni “Industria 4.0”.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020 oppure, entro il 30 giugno 2021, a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.
Sono ammesse al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Il bonus ha ad oggetto:
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio di impresa;
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio di impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio di impresa, di cui all’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il credito di imposta è concesso in misura variabile in relazione al tipo di bene strumentale acquisito.
In particolare:
- per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente quelli a cui prima si applicava il superammortamento) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino ad un tetto massimo di due milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’Allegato A della Legge 232/2016, il credito di imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino ad un tetto massimo di spesa da 2,5 milioni a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” elencati nell’allegato B della Legge 232/2016, è riconosciuto nella misura del 15% con tetto di spesa pari a 700 mila euro.
Il bonus è fruibile solo in compensazione “orizzontale” ossia tra tributi diversi e in cinque quote annuali di pari importo, che si riducono a tre per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali “Industria 4.0”. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo di imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito di imposta per la parte spettante per i beni non “Industria 4.0”.
Sarà possibile cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
In caso di cessione o destinazione all’estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisto, il credito va ricalcolato escludendo dallo stesso il costo relativo al bene stesso e riversando all’Erario l’ammontare già fruito.
Si sottolinea che per i beni acquistati nel 2020 ma ordinati nel 2019 resta in vigore la vecchia disciplina del super ed iperammortamento.
RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA
Riproposta la rivalutazione dei beni di impresa (ad esclusione dei c.d. “bene merce”) e delle partecipazioni per le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.
La rivalutazione è effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione di imposta.
E’ possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva Ires/Irap pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (Redditi ed Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plusvalenza/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:
- per importi fino ad euro 3.000.000 in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo Ires relativo al periodo di imposta 2019, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo Ires relativo ai periodi di imposta successivi;
- per importi superiori ad euro 3.000.000 in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo Ires, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell’acconto Ires relativo al periodo di imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo Ires ed il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell’acconto Ires per i periodi di imposta successivi.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati,
possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data del 1° gennaio 2020 non in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali nonché di enti non commerciali.
Entro il 30 giugno 2020 occorre provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta fissata nelle seguenti misure:
- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.
ESTROMISSIONE IMMOBILI DITTA INDIVIDUALE
Riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2019 e riguarda le estromissioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.
E’ previsto il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% nella misura del 60% entro il 30 novembre 2020 e del rimanente 40% entro il 30 giugno 2021, da calcolare sulla differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI
La Finanziaria 2006 prevede, in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili, la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata, su richiesta del cedente resa al notaio, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è aumentata dal 20% al 26%.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA
Confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota Iva ridotta del 10% ed aliquota Iva ordinaria del 22%.
CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Ridotta dal 15% al 10% l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.
RIMODULAZIONE ACE
Confermata la soppressione già dal 2019 della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, introdotta con il Decreto Crescita, con aliquota Ires del 15%.
Contestualmente, a decorrere dal periodo di imposta 2019, è ripristinata l’agevolazione ACE - Aiuto alla Crescita Economia, come incentivo alla patrimonializzazione delle imprese.
In particolare, l’incentivo consiste nell’applicazione di un “rendimento nozionale” fissato all’1,3% all’aumento di capitale apportato in azienda ed è deducibile per società di capitali, di persone e ditte individuali, dal reddito imponibile netto.
MISURE PREMIALI - PAGAMENTI ELETTRONICI
E’ confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici. E’ demandata al Mef l’emanazione delle disposizioni attuative della previsione.
TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI
La detrazione del 19% relativa agli oneri di cui all’articolo 15 del D.P.R. 917/1986 è riconosciuta a condizione che la spesa è sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi di pagamento tracciabile. La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o accreditate dal S.S.N.
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO
A decorrere dal periodo di imposta 2020, è introdotta una soglia di reddito oltre la quale le detrazioni Irpef relative ad oneri di spesa riconosciute nella misura del 19% si azzerano.
In particolare la detrazione compete:
- al 100% qualora il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro.
In caso di redditi superiori a 240.000 euro non spettano le detrazioni. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
In ogni caso, la detrazione compete per l’intero importo per le seguenti spese:
- interessi passivi prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.
CREDITO DI IMPOSTA MONITORAGGIO STRUTTURALE FABBRICATI
Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili è introdotto un credito di imposta, ai fini delle imposte sul reddito, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
Per il suddetto credito di imposta sono stanziati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, saranno definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio.
CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Prorogato fino al 31 dicembre 2020 il “Credito di imposta per il Mezzogiorno” riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
In particolare, per tali acquisti, in favore delle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.