Legge di bilancio 2019 - le misure di interesse per i lavori pubblici
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio per il 2019 che contiene alcune disposizioni che incidono sul Codice dei Contratti pubblici, operative fino al 31 dicembre 2019.
Suggerimento n.18/1 del 7 gennaio 2019
Sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Le nuove misure sono in vigore dal 1° gennaio 2019.
Riassumiamo, di seguito, le novità più rilevanti per il settore dei lavori pubblici:
Il comma 912 introduce due deroghe all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea e prevede:
-la possibilità di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori in modalità diretta dagli attuali 40 mila euro a 150.000;
-la possibilità di applicare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori fino a 350.000 (prima la soglia era 150.000);
In sintesi, per effetto delle nuove disposizioni le stazioni appaltanti possono procedere come segue:
- per lavori di importo inferiore a 150.000, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici;
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici;
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti.
La disposizione in esame specifica che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31 dicembre 2019.