Legge di bilancio 2017 - Altre misure fiscali
Proroga del super ammortamento del 140%, introduzione dell’Iri, rivalutazione del valore di acquisto di terreni/partecipazioni e dei beni di impresa, modifiche in tema di note variazione iva nell’ambito delle procedure concorsuali: oltre alla proroga delle detrazioni fiscali, queste le principali misure contenute nella Legge di Bilancio.
Suggerimento n.29/3 del 12 gennaio 2017
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 c.d. “Legge di Bilancio 2017” (S.O. n. 57 alla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016), oltre ad aver disposto la proroga nella misura potenziata delle detrazioni per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico (Suggerimento n. 570/68 del 22 dicembre 2016) ha introdotto altre misure fiscali di particolare interesse che si riportano di seguito.
SUPER-AMMORTAMENTO
E’ disposta la proroga del super ammortamento pari al 140% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017. Il super ammortamento sarà applicabile anche per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2018 purché, entro il 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti deducibili al 70%;
- i veicoli aziendali deducibili al 20%.
Pertanto, con riferimento ai mezzi di trasporto, potranno beneficiare della proroga solo i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali deducibili al 100%.
Si ricorda che l’agevolazione consiste nella possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Per il calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% dell’ammortamento/canoni di leasing.
IPER-AMMORTAMENTO PER I BENI DI “INDUSTRIA 4.0”
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per le imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla Legge di Bilancio, effettuati nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 (ovvero entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione), è prevista la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione del 150 per cento ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Per le imprese che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.
Per beneficiare delle agevolazioni l’impresa dovrà produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante o, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione maggiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per il calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 150%-40% dell’ammontare/canoni di leasing.
RIVALUTAZIONE VALORE DI ACQUISTO TERRENI E PARTECIPAZIONI
Sono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 01.01.2017 da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali nonché enti non commerciali.
Il beneficio è condizionato alla redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017 ed al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8%.
RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA
E’ prevista la possibilità per i soggetti Ires di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (c.d. beni merce), risultanti dal bilancio al 31.12.2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo al 2015 (quindi 2016 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione di imposta. E’ possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva Ires/Irap pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:- 16% per i beni ammortizzabili;- 12% per i beni non ammortizzabili.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale 1.1.2020) la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
NOTE DI VARIAZIONE IVA
Sono abrogate le norme, introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che, modificando l’articolo 26 D.P.R. 633/1972, prevedevano la possibilità per il fornitore/prestatore di anticipare l’emissione della nota di variazione in diminuzione nel caso in cui il cliente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale.
In seguito all’abrogazione di tali disposizioni viene meno la possibilità in capo al fornitore/prestatore di emettere nota di variazione Iva a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato ad una procedura concorsuale, con la conseguenza che la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura concorsuale.
Pertanto, rientrando in vigore le “vecchie regole”, il fornitore, per poter emettere nota di credito a fronte della procedura che colpisce il cliente debitore, dovrà ancora attendere:
- in caso di fallimento, la scadenza del termine per proporre reclamo attraverso il decreto di chiusura del fallimento o per osservazioni al decreto con il quale è reso esecutivo il piano di riparto finale;
- in caso di concordato fallimentare, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso;
- in caso di concordato preventivo, la definitività della sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore concordatario agli obblighi assunti con il concordato stesso (chiusura del concordato);
- in presenza di liquidazione coatta amministrativa, la data di definitività del piano di riparto predisposto dall’autorità competente.
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
E’ prevista la riapertura dei termini per l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. In particolare l’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017. I relativi versamenti rateali dell'imposta sostitutiva (8% e 10,5% per le società di comodo) dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
E’ inoltre prorogata l’agevolazione per l'estromissione dei beni immobili da parte dell’imprenditore individuale. In particolare, l’agevolazione consiste nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione di beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.
RITENUTE CONDOMINI
A decorrere dal 1° gennaio 2017 il versamento della ritenuta Irpef del 4% effettuata dal condominio in qualità di sostituto di imposta dovrà essere effettuato solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari ad euro 500. Tuttavia, qualora non sia raggiunto l’importo predetto, il condominio sarà comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno.
Al fine di consentire la tracciabilità, i condomini hanno l’obbligo di effettuare il pagamento dei corrispettivi tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Si ricorda che qualora il condominio voglia usufruire della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, la ritenuta del 4% nei confronti del condominio non dovrà essere applicata.
BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI
E’ confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito di imposta per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili. L’agevolazione è pari al 65% delle spese sostenute ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
Il credito è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
Entro il 1° marzo dovrà essere emanato un decreto contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.
IRI
Dal 2017 è introdotta la nuova imposta sul reddito di impresa (IRI), quale nuovo regime fiscale opzionale per le imprese che prevede una tassazione fissa con aliquota del 24% in luogo dell’aliquota marginale Irpef. Possono beneficiare di tale regime gli imprenditori individuali, le s.n.c. e s.a.s. in regime di contabilità ordinaria e le s.r.l. “trasparenti”.
La scelta per tale regime è esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel Modello Unico 2018) ed è vincolante per cinque anni.
La base imponibile della nuova imposta sarà determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di reddito di impresa con la possibilità di portare in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci.
DEDUCIBILITA’ CANONI DI NOLEGGIO
A partire dal 1° gennaio 2017 è incrementato il costo massimo deducibile per agenti e rappresentanti di commercio in riferimento all’utilizzo di autovetture in noleggio o in locazione nello svolgimento della propria attività. Il limite massimo di deducibilità in caso di auto in locazione o a noleggio passa da euro 3.615,20 ad euro 5.164,57.
SABATINI TER
E’ confermata la proroga al 31 dicembre 2018 dell’agevolazione c.d. Sabatini-ter che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL’AMBITO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE
E’ aumentato a cinque anni (in luogo degli attuali due) il termine entro cui nell’ambito di atti e provvedimenti concernenti il trasferimento della proprietà/diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, l’acquirente deve dichiarare di trasferirli al fine di beneficiare delle imposte di registro/ipocatastali nella misura di euro 200.
E’ aumentato inoltre ad un quinquennio (in luogo dell’attuale biennio) il termine entro cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro/ipocatastali sono dovute nella misura ordinaria con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora.
Le disposizioni hanno effetto per gli atti emessi fino al 30.06.2017.
DETRAZIONI REDDITI DA PENSIONE
E’ aumentata la detrazione Irpef per i redditi da pensione nelle seguenti misure:
- euro 1.880 (in luogo di euro 1.783) se il reddito non supera euro 8.000 (in luogo di euro 7.750);
- euro 1.297 (in luogo di euro 1.255), aumentata del prodotto tra euro 583 (in luogo di euro 528) e l’importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, e euro 7.000 (in luogo di euro 7.250) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 8.000 (in luogo di euro 7.750) ma non a euro 15.000;
- euro 1.297 (in luogo di euro 1.255), se il reddito complessivo è superiore ad euro 15.000 ma non ad euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di euro 40.000.
E’ inoltre eliminata la disposizione che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.
PREMIO NASCITE E BUONO NIDO
E’ riconosciuto dal 2017 un premio alla nascita/adozione di un minore pari ad euro 800. L’importo non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef ed è corrisposto su richiesta della futura madre, dall’Inps in un’unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza/atto di adozione.
Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016 è disposto il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico/privato di un buono di euro 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità. Il buono è corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l’iscrizione ed il pagamento della retta a strutture pubbliche/private.
DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA
E’ rivisto il limite della detrazione Irpef del 19% spettante per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; in particolare il limite sarà pari ad euro 564 per il 2016, euro 717 per il 2017, euro 786 per il 2018 ed euro 800 per il 2019.
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), cosi come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (vedi ns. suggerimento n. 42/9 del 18 gennaio 2016) l’aliquota Ires è ridotta dal 27,5% al 24%.
AUMENTI ALIQUOTE IVA
E’ previsto il rinvio dell’aumento delle aliquote Iva al 1° gennaio 2018 attraverso l’introduzione di una “nuova” clausola di salvaguardia. Pertanto, in assenza di ulteriori interventi legislativi per il periodo di imposta 2017 le aliquote Iva rimangono invariate, mentre a partire dal 2018 dovrebbero aumentare sia l’aliquota iva ordinaria che quella agevolata.
BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017
Per il 2017 è disposto il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali. Tuttavia, per gli immobili non esenti Imu (tra cui le abitazioni principali di lusso) è confermata la possibilità per i Comuni di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all’aliquota Tasi.