Lavori Pubblici - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi come previsti dai decreti “Cura Italia” e “Liquidita”
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione al decreto legge cd. “Liquidità”.
Suggerimento n. 483/27 del 15 giugno 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 143 del 6 giugno 2020, è stata pubblicata la Legge 5 giugno 2020, n. 40, avente ad oggetto la “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, cd. “Liquidità.”.
Per quanto interessa la materia di lavori pubblici, si segnala la seguente disposizione.
L’articolo 37 prevede la proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 del termine di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia), relativi alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Sul punto, si ricorda che il comma 1 del citato articolo 103 ha stabilito il principio per cui, ai fini del computo di termini - perentori o ordinatori - propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Con l’articolo 37, qui in commento, tale sospensione viene prorogata fino al 15 maggio p.v., con conseguente allungamento di ulteriori 30 giorni del periodo di “congelamento” dei termini.
Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una recente circolare interpretativa (vedi Suggerimento n. 216/10 del 26 marzo 2020), l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 103 riguarda, senz’altro, anche le procedure per l'affidamento di appalti e concessioni, di cui al d.lgs. 50/2016, e, pertanto, la sospensione ivi prevista si applica a tutti i termini fissati dalla lex specialis della gara.
Stante che il termine del 15 maggio è scaduto, a far data dal 16 maggio u.s. hanno ripreso a decorrere tutti i termini fissati dalla lex specialis di gara, sospesi dalla disposizione di cui sopra.
Per quanto concerne gli appalti pubblici, a titolo esemplificativo, hanno ricominciato a decorrere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, quelli previsti per l’effettuazione dei sopralluoghi, i termini concessi per rispondere al cd. “soccorso istruttorio” nonché quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alla loro attività.
Quelli pendenti alla data del 23 febbraio u.s. ovvero successivi a tale data, e ricompresi quindi nel periodo di sospensione, hanno subito uno slittamento della loro scadenza. Al termine originariamente previsto, pertanto, occorrerà sommare, dal 16 maggio, il numero di giorni ricadenti nel periodo di sospensione.