Lavori pubblici - Nuove tabelle ministeriali del costo della manodopera per la partecipazione alle procedure di gara
Pubblicate le nuove tabelle del costo della manodopera in edilizia necessarie per la partecipazione alle pubbliche gare.
Suggerimento n. 454/23 del 3 giugno 2020
E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriale (D.D. n. 26/2020) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contenente le tabelle provinciali del costo della manodopera in edilizia (le ultime erano relative all’anno 2016). Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Direttoriale (22 maggio 2020).
Come noto, infatti, l’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 95 comma 10 del medesimo Decreto Legislativo 50/2016 prevede l’obbligo in capo all’operatore economico di indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e in capo alle stazioni appaltanti, la verifica che tale costo non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati delle tabelle ministeriali, procedendo all’esclusione dell’operatore economico qualora non ci sia il rispetto di tali minimi.
Si precisa che il medesimo Decreto Direttoriale contenente tali tabelle indica che tale costo del lavoro potrebbe essere suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e ad altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Infatti, come anche precisato in numerose sentenze al riguardo, ricordiamo che le tabelle ministeriali costituiscono solamente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta (Cons. Stato sez. V 9/4/2020 n. 2350, Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5353).
Ricordiamo, infine, una recente sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 2/4/2020 n. 7 che ha disposto che “la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, e che solamente qualora le disposizioni della gara d’appalto non consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, sarà possibile consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.”
Gli uffici sono a disposizione per l’invio delle Tabelle ministeriali relative a tutte le province d’Italia.