Lavori pubblici - Misure per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica
Conversione del decreto legge “Scuola” contenente misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Suggerimento n. 492/30 del 18 giugno 2020
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 6 giugno 2020, n. 41, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
In sede di conversione del decreto legge in Parlamento, è stato introdotto nel testo il nuovo articolo 7-ter, contenente “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”.
La previsione in commento istituisce figure commissariali per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
Essa, infatti, stabilisce che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Si tratta dei Commissari straordinari istituiti dal decreto “Sblocca cantieri”, cui sono attribuiti ampi poteri per la realizzazione di opere di interesse prioritario.
In particolare, per quanto attiene fasi autorizzative “a monte” della gara, essi provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, in raccordo con i Provveditorati interregionali alle OOPP.
AI fini dell’ esecuzione degli interventi, inoltre, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.