Lavori pubblici - Istanze di nomina del Collegio Consultivo Tecnico

Si offre una disamina della disciplina relativa all'istituto del Collegio Consultivo Tecnico, recentemente introdotto dal Decreto Semplificazioni, unitamente alle relative istanze di nomina del medesimo collegio.

Suggerimento n. 625/44 del 19 agosto 2020


Com’è noto, l’articolo 6 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede, fino al 31 luglio 2021, l’operatività dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, per i lavori pubblici, con le seguenti modalità.

A) IN FASE DI ESECUZIONE (commi 1 e 4)
  La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque entro 10 giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso:
  - è obbligatoria per le opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (comma 1);  
  - è facoltativa per le opere sottosoglia (comma 4).  
  Per i contratti già in esecuzione, il collegio è nominato entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (17 luglio 2020).
       
  COME FUNZIONA
  1. Il collegio è costituito da 3 o 5 componenti (in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste) a scelta delle parti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici.
  2. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino accordo sulla nomina, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
  3. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del funzionario per danno erariale, salvo il dolo.
  4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti; sono adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, con succinta motivazione che può essere integrata nei successivi quindici giorni.
  5. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
  6. Infine, sono abrogate le disposizioni del DL “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019) sul tema.
       
       
B) NELLA FASE “A MONTE” dei lavori, antecedente l’esecuzione del contratto (comma 5)
  La stazione appaltante può costituire un Collegio Consultivo Tecnico per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
       
  COME FUNZIONA
  1. Il collegio è costituito da 3 componenti: in tale caso, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.
  2. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del comma 5 non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
       
       
Pertanto, per supportare le imprese associate forniamo i fac-simili di richiesta di nomina del collegio, che tengono conto delle diverse opzioni possibili. Per quanto concerne, in particolare, lo schema rivolto a sollecitare la nomina del collegio di cui alla precedente lettera B) - ossia quello per la fase antecedente alla esecuzione del contratto - si evidenzia che la richiesta dell’impresa è volta unicamente a stimolare un’attività che rientra nell’esclusiva facoltà della stazione appaltante.
Naturalmente, tutti i modelli andranno adattati e calibrati secondo eventuali specifiche esigenze della singola fattispecie concreta.

 

 


Referenti

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