Lavori pubblici - Giochi olimpici di Cortina 2026
Pubblicata la legge di conversione del DL sui giochi olimpici di Cortina 2026.
Suggerimento n. 414/20 del 22 maggio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 121 del 12 maggio 2020, è stata pubblicata la Legge 8 maggio 2020, n. 31, avente ad oggetto la “Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”.
Tale Legge nasce dalla necessità di realizzare le numerose attività conseguenti all’evento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, e consentire l’avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, compreso l’adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche nonché delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi.
Il testo del decreto, come convertito, contiene diverse misure volte a consentire l’avvio di tali attività, quali, ad esempio, l’istituzione di un Consiglio Olimpico Congiunto - con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi – e l’attribuzione, alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”, del ruolo di Comitato Organizzatore dei Giochi.
Per i profili connessi al settore dei lavori pubblici, riveste particolare interesse l’articolo 3, che istituisce la Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, con durata fino al 31 dicembre 2026, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020.
A tal fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui sopra, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.
Per la medesima finalità, ove ne ricorrano le condizioni, si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, possa nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. c.d. “Sblocca cantieri”).
Il rinvio a tale previsione comporta l’attribuzione ai Commissari del potere di assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante ed operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Si prevedono, inoltre, determinati poteri e facoltà in capo alla società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026” diretti ad assicurare la tempestiva realizzazione delle opere relative all’evento ed a risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei lavori come previsti nel piano approvato.
In particolare, la Società può, nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del codice dei contratti pubblici, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del medesimo codice; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti, individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti.
Da ultimo, la stessa può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al codice dei contratti.