Lavori pubblici - Emergenza Coronavirus - ANAC sospende termini e adempimenti

Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità stessa.

Suggerimento n. 208/9 del 24 marzo 2020


Con Delibera n. 268 del 19 marzo 2020, l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto, ha disposto la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege.

Di seguito, le misure di maggiore interesse per le imprese:

 

PROCEDIMENTI IN CORSO

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.

 

PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA

Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

 

STOP A NUOVI PROCEDIMENTI

In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.

 

PROVVEDIMENTI URGENTI

In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

 

PARERI DI PRECONTENZIOSO

I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

 

EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

 

 


Referenti

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