Lavori pubblici - Decreto Rilancio

In vigore il decreto c.d. “Rilancio”, di seguito le misure di interesse per il settore dei lavori pubblici.

Suggerimento n. 425/21 del 26 maggio 2020


Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. decreto “Rilancio” (Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) in vigore il 19 maggio, prevede alcune misure di interesse per i lavori pubblici:

 

Art. 207 - Incremento anticipazione del prezzo contrattuale

Al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale in questa fase di crisi economica e del mercato, viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18, - nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Tale facoltà di incremento trova applicazione:
1) in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
2) in ogni caso, per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021;
3) per gli appalti già in fase esecutiva, in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

 

Art. 65 - Esonero contributo ANAC

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare alle procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, in recepimento alla proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle settimane precedenti.

L’ ANAC infatti, con la delibera 289 del 1° aprile, al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in particolare alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, aveva prospettato la possibilità di esonerare stazioni appaltanti e operatori economici dal suddetto versamento.

La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

 

Art.232 - Edilizia scolastica

In relazione agli interventi di edilizia scolastica - di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - si prevede che, al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto. (c.d. SAL EMERGENZIALE).

 

Art. 231 - Misure per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021

Al fine di consentire la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza la norma prevede lo stanziamento di 331 milioni di euro da destinare a lavori e forniture per l’adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19.

In particolare, una parte delle risorse è destinata all’adattamento degli spazi interni ed esterni attraverso interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, e interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Gli interventi devono essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020.

 


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Tags: Coronavirus