Lana di vetro e lana di roccia: adempimenti da applicare per l’esecuzione di opere di posa o rimozione di materiale contenente lane minerali

Si segnalano gli adempimenti di natura tecnico-procedurale da adottare durante le opere di posa o di rimozione di materiale isolante, quale lana di vetro e lana di roccia, conformemente alle “Linee guida FAV Conferenza Stato - Regioni edizione 2016”.

Suggerimento n. 681/197 del 27 ottobre 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 208 del 27 giugno 2008 per segnalare che, grazie alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tenutasi in data 10/11/2016, è stata definita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, l’intesa sul documento recante “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016”.

Il testo completo delle citate linee guida edizione 2016 è scaricabile dal seguente link:

http://www.regioni.it/sanita/2016/11/29/conferenza-stato-regioni-del-10-11-2016-intesa-recante-le-fibre-artificiali-vetrose-fav-linee-guida-per-lapplicazione-della-normativa-inerente-ai-rischi-di-esposizioni-e-le-misure-di-prev-488552/.

Pensando di fare cosa gradita, in seguito alla pubblicazione della “Linea guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali” da parte di Regione Lombardia del 22 dicembre 2010 e dell’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni del 10 novembre 2016 recante aggiornamento, rispetto alla versione del 2015, delle “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e misure di prevenzione per la tutela della salute” relative alle FAV, si forniscono di seguito le misure operative da adottare.

 

Classificazione di pericolo

Le FAV hanno differenti proprietà fisiche e chimiche; ai fini della tutela della salute, le più importanti sono la composizione e la dimensione delle fibre.

La prima determina la bio-persistenza (ovvero il tempo di ritenzione all’interno del polmone); è infatti assodato che le fibre con elevate concentrazioni di questi ossidi sono bio-solubili e dunque poco bio-persistenti; ciò significa che queste fibre vengono smaltite dall’organismo prima che possano dare luogo ad eventuali effetti nocivi.

La dimensione, invece, determina la respirabilità delle fibre (le fibre più piccole sono in grado di penetrare profondamente all’interno delle vie respiratorie).

I casi possibili di classificazione di cancerogenicità delle FAV (nello specifico alle lane minerali ed alle FCR) sono dunque raffigurati nello schema seguente.

Come già detto, sono fondamentali i valori assunti dalla concentrazione del contenuto di ossidi alcalini ed alcalino/terrosi e dal diametro delle fibre.       

In sintesi, la Nota Q stabilisce che la classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare, con un test, che le fibre hanno bassa bio-persistenza (caratteristica comune alle fibre con elevata concentrazione di ossidi alcalini ed alcalino/terrosi).

La Nota R, invece, stabilisce che la classificazione “cancerogeno” non si applica alle fibre con diametro medio ponderale maggiore di 6 micron.

È sufficiente il rispetto di una sola tra Nota Q ed R affinché le FAV non siano classificate come cancerogene, come indicato anche da INAIL nel documento FAV 2020.

 

Opere di manutenzione, ristrutturazione e recupero in presenza di lana di vetro o lana di roccia CON RIMOZIONE FAV

Si consiglia alle imprese di richiedere ai propri committenti la scheda tecnica o idonea documentazione a corredo attestante gli esiti di laboratorio comprovanti l’esenzione dalla classificazione come “cancerogeno” del materiale da rimuovere.

In assenza di tale riscontro, si rende necessario eseguire in laboratorio una specifica analisi sul contenuto degli “ossidi alcalino terrosi” e se questi ultimi risultassero inferiori al 18% o non fosse garantita la bio-solubilità delle fibre, una verifica sulle caratteristiche geometriche del prodotto in questione (c.d. “campionatura”).

 

Convenzioni con laboratori di analisi

Assimpredil Ance ha attivato una serie di convenzioni per consentire alle imprese associate di effettuare le analisi a prezzi vantaggiosi (per informazioni contattare la dr.ssa Alessandra Zanni (tel. 02.88129579; e-mail a.zanni@assimpredilance.it).

La campionatura e l’analisi possono essere effettuate oltre che da laboratori privati anche dalle ASL Lombarde (ora ATS), da ARPA Lombardia o da altri laboratori pubblici (cfr. elenco tabella 13 D.g.r. n. VIII/6777 del 12/03/2008 “Linee guida per la gestione del rischio amianto”).

Il materiale che risulti avere un diametro delle fibre superiore ai 6 μm (micron) potrà essere rimosso senza particolari complicazioni proteggendo gli addetti esposti alle fibre con adeguati dispositivi di protezione individuale DPI (guanti, indumenti, occhiali e maschere facciali sulla base di quanto riportato sulla documentazione fornita dai rivenditori dei materiali).

Diversamente, qualora il risultato delle analisi di laboratorio condotte dovesse attestare un diametro delle fibre inferiore a 6 μm (micron), sarà necessario adottare le procedure di rimozione riportate in tabella e previste dalla citata Linea Guida Conferenza Stato Regioni del 2016.

Ad integrazione delle indicazioni riportate in tabella e delle indicazioni operative delle “Linee guida aggiornamento 2016” richiamate in apertura, in seguito ad un confronto avuto dall’Associazione con il Servizio PSAL della ATS Milano Città Metropolitana, si segnala anche che:

  • il confinamento statico non è richiesto nel caso di lavori da eseguire totalmente all’aperto;
  • per il confinamento dinamico è da prevedere l’utilizzo di un estrattore e non di un aspiratore, come invece indicato;
  • è sempre da prevedere, in qualunque caso di lavori in ambienti chiusi, un adeguato ricambio d’aria, in aggiunta a quanto previsto in tabella;
  • è da prevedere anche l’installazione di una unità di decontaminazione personale, in quanto materiale cancerogeno, che sia possibilmente collegata all’ambiente di lavoro chiuso.

A tal proposito, si ricorda che il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività svolta dalla sua impresa, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi possibili per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008). All’esito di tale valutazione, il datore di lavoro elabora un documento contenente, tra le altre, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare, con particolare riferimento a quanto espressamente indicato al Titolo IX del D.lvo 81/2008.

L’articolo 89 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede ulteriormente che, per lo svolgimento della propria attività lavorativa in cantiere, il datore di lavoro rediga il piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi del già citato articolo 17. Si raccomanda pertanto alle imprese, in occasione dello svolgimento di lavorazioni comportanti la posa e/o la rimozione di lane minerali, di adeguare i contenuti della propria valutazione dei rischi aziendali e dei rispettivi POS e di integrare l’informazione e la formazione, specifica sul tema, dei lavoratori addetti e il protocollo di sorveglianza sanitaria a cura del medico competente.

Con l’obiettivo di ridurre al minimo la possibile esposizione degli operatori e di terzi alle fibre minerali, si consiglia vivamente di affidare le opere di rimozione e trattamento dei materiali in questione a imprese specializzate ed abilitate alla rimozione dell’amianto, abituate cioè all’allestimento di un cantiere avente caratteristiche e attrezzature di lavoro molto particolari. Ribadiamo che le imprese incaricate di effettuare la rimozione e/o smaltimento di lane minerali dovranno indicare nel proprio piano operativo di sicurezza le misure di prevenzione e protezione con le relative procedure di lavoro da adottare in cantiere. E’ auspicabile che il POS, pur non essendo soggetto ad approvazione da parte del Servizio PSAL della ATS, venga fatto pervenire, da parte delle imprese incaricate di tali lavorazioni, ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ATS di competenza territoriale con anticipo rispetto all’inizio dei lavori di rimozione, per consentire una opportuna condivisione dei contenuti.

Da ultimo, le FAV da rimuovere che risultano essere a contatto con manufatti contenenti amianto dovranno essere trattate, (sia come rimozione che come smaltimento) indipendentemente dalla specifica classificazione, nel rispetto di quanto indicato nel Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08 e nel D.M del 6/9/94.

 

Opere ex novo CON POSA FAV - lana di vetro o lana di roccia

Le imprese devono farsi consegnare dai propri fornitori/rivenditori idonea documentazione a corredo (“scheda informativa” ai sensi dell’art. 32, del Regolamento REACH) attestante la non cancerogenicità del materiale da posare.

Grazie alla citata documentazione a corredo, l’impresa potrà quindi dimostrare che non emergono rischi specifici per la salute degli addetti in quanto le FAV in questione non risultano essere pericolose.

In questi casi però si ricorda comunque la necessità del rispetto della normativa prevenzionistica (in particolare D.Lgs. 81/08) relativamente ai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia dal punto di vista documentale che operativo (valutazione del rischio DVR/POS, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, rischi interferenziali DUVRI, idoneità delle opere provvisionali/attrezzature impiegate, modalità operative/procedure etc.).

La documentazione citata è opportuno che venga conservata dalle imprese e anche consegnata al committente per eventuali future rimozioni al fine di documentare che le FAV non risultino essere pericolose.

 

DISPOSIZIONI AMBIENTALI

In merito alle disposizioni ambientali, e cioè in relazione alle norme vigenti da rispettare ai sensi del Testo Unico dell’Ambiente T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) segnaliamo quanto segue.

 

Attività di rimozione Rifiuti PERICOLOSI

La normativa vigente, ovvero il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale del 23/08/2014, n. 195), prevede per i rifiuti speciali pericolosi, prodotti a volte nel nostro settore, solo due categorie di iscrizione obbligatorie all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Dette categorie di iscrizione all’Albo NGA riguardano solo le imprese che, direttamente con le proprie maestranze e attrezzature, effettuano le seguenti attività:

Categoria 9: bonifica di siti;

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto, che si suddivide in due sottocategorie e più precisamente:

  • Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
    • Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

     

     

    RIFIUTI FAV PERICOLOSI E ISCRIZIONE ALL’ALBO N.G.A.

     

    Attualmente per l’attività di bonifica di beni contenenti FAV, classificati rifiuti speciali pericolosi, non è prevista una Categoria specifica di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

     

    L’elenco completo delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo è regolamentato dall’art. 8 del citato Decreto 3 giugno 2014, n. 120 che trasmettiamo in allegato al presente Suggerimento.

     

    Attività di trasporto dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo NGA

    Se il materiale rimosso FAV è classificato rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17.06.03*) l’impresa che ha rimosso “direttamente” detti rifiuti e che intende trasportare i medesimi in regime di trasporto in conto proprio dovrà essere iscritta alla Categoria 5 dell’Albo NGA e accompagnare il trasporto con il documento di viaggio F.I.R. debitamente compilato. Sulle singole confezioni dei rifiuti, e sul mezzo di trasporto, deve essere apposta anche l'etichettatura prevista dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (R nera su fondo giallo).

     

    Diversamente, se il materiale rimosso FAV è classificato rifiuto speciale non pericoloso (codice CER 17.06.04) l’impresa che ha rimosso “direttamente” detti rifiuti e che intende trasportare i medesimi in regime di trasporto in conto proprio dovrà essere iscritta alla Categoria 2 Bis dell’Albo NGA e accompagnare il trasporto con il documento di viaggio F.I.R. debitamente compilato.

     

    F.I.R Documento di trasporto rifiuti

    Sia che il rifiuto FAV sia classificato speciale pericoloso, sia che il rifiuto FAV sia classificato speciale non pericoloso, è sempre obbligatorio accompagnare i viaggi di trasporto del rifiuto rimosso dal cantiere agli impianti autorizzati con il documento di trasporto denominato F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuti).

     

    Per la corretta compilazione dei F.I.R. rimandiamo al nostro Suggerimento n. 635/2020.

     

    Codici Rifiuti C.E.R

    Secondo quanto precisato al Punto 9 delle citate linee guida Stato-Regioni ediz. 2016, se le FAV da cui origina il rifiuto sono state usate nel passato nell'isolamento termico e acustico delle costruzioni, i Codici CER rifiuti attribuibili sono riportati nella seguente Tabella 8.

    Tabella 8

     

    PERICOLOSI

    17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso) altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

    NON PERICOLOSI

    17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 * e 170603*)

    Vi ricordiamo che l'art.  187 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. vieta espressamente la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; pertanto, in presenza nello stesso cantiere di manufatti diversi costituiti o contenenti FAV, gli stessi devono essere classificati per diversa tipologia.

     

    I materiali di scarto costituiti o contenti FAV di diversa tipologia e classificazione (pericolosi e non pericolosi) devono essere raccolti in modo separato fra loro; pertanto, i materiali di scarto contenenti FAV, compresi i DPI usati, nel momento della loro formazione, devono essere raccolti separatamente dal resto dei rifiuti e devono essere manipolati con cua e confezionati in modo da evitare la dispersione di fibre nell'aria.

     

    Le confezioni dei rifiuti rimossi devono essere munite di etichettatura idonea a segnalare la natura e la eventuale pericolosità.

    I rifiuti confezionati ed etichettati, in attesa del conferimento a terzi autorizzati (recupero e/o smaltimento), devono essere collocati in deposito temporaneo all'interno del cantiere oppure, se nel cantiere non c’è lo spazio fisico per effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti, i medesimi possono essere collocati nella sede aziendale (magazzino /deposito), in una apposita area, adeguatamente segnalata.

     

    Discariche rifiuti non pericolosi

    Vi segnaliamo che al punto 9 delle citate Linee Guida (gestione operativa dei rifiuti contenenti FAV) è specificato che per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, il Decreto 27  settembre 2010 e s.m.i. all'art. 6 "Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi", punto 7, dispone che, in alternativa al recupero che deve essere previlegiato, possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi, a condizione che lo smaltimento avvenga direttamente all'interno della discarica in apposite celle esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

     

    Registro di carico/scarico

    Se il materiale rimosso è classificato rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17.06.03*) le quantità dovranno essere registrate sul “Registro di carico/scarico rifiuti” (ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006).

     

    Denuncia annuale M.U.D.

    Se il materiale rimosso è classificato rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17.06.03*), l’impresa che, con le proprie maestranze e attrezzature, ha eseguito detta rimozione di rifiuti dovrà ricordarsi di effettuare la denuncia annuale MUD l’anno successivo rispetto alla data dei lavori (ai sensi dell’art. 189, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006).

     

    Per eventuali ed ulteriori chiarimenti inerenti aspetti in materia di “Sicurezza FAV” e disbrigo pratiche ATS è possibile contattare l’arch. Alfonso Cioffi, mentre per gli aspetti “ambientali/rifiuti FAV” è possibile contattare il geom. Roberto Caporali e la dr.ssa Alessandra Zanni.

     

     


Referenti

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