L.R. n. 18/2020 – Gestione discariche ed estrazione sedimenti dagli alvei idrici

La Regione Lombardia ha pubblicato la L.R. n. 18/2020 che modifica sia la disciplina in materia di interventi di manutenzione dagli alvei idrici con estrazione di sedimenti (materiali litoidi) sia la gestione tecnico-operativa per le discariche (ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata).

Suggerimento n. 687/161 del 14 settembre 2020


Informiamo le imprese associate che sul BURL del 11 agosto 2020 è stata pubblicata la Legge Regionale del 7 agosto 2020, n. 18 recante: “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto 2020 però l’attuazione del medesimo, per alcune disposizioni ambientali, è subordinata alla pubblicazione di specifiche delibere della Giunta Regionale che dovranno essere emanate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2020.

In pratica, la L.R. n. 18/2020, per l’ambito ambientale, apporta le seguenti modifiche:

- Art.14: Modifica dell'articolo 20 della L.R. 4/2016

Interventi di manutenzione mediante estrazione di sedimenti (materiale litoide) dagli alvei del reticolo idrico;

- Art.15: Modifiche alla L.R. 26/2003

- Finanziamento degli interventi delle autorità competenti, in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa;

- Stabilite le competenze e le funzioni amministrative degli Enti preposti in ambito discariche;

- Indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche ovvero:

  1. discariche ante-norma;
  2. discariche cessate;
  3. discariche abusive;
  4. discariche in gestione operativa;
  5. discariche post-operativa;
  6. discariche con gestione post-operativa terminata.

Vi segnaliamo che per le sopra descritte “discariche” la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2020, dovrà stabilire gli indirizzi tecnico-amministrativi e le procedure per l’applicazione della disciplina dei rifiuti e delle bonifiche, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza, evitando duplicazioni negli adempimenti e incertezze riguardo alle competenze e alle procedure da seguire.

La Giunta regionale dovrà altresì:

- fornire indicazioni tecniche sulle modalità di intervento, qualora necessario e più precisamente:

            - per la presenza di contaminazione di matrici ambientali;

            - per motivi di sicurezza e tutela della salute;

            - per situazioni di degrado;

            - per la realizzazione di opere o progetti sulla porzione di territorio interessata;

- fornire indicazioni sui possibili utilizzi delle aree interessate e su eventuali limitazioni e prescrizioni;

- stabilire criteri e modalità per l’accertamento della fine della gestione post-operativa da parte dell’autorità competente (ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del d.lgs. 36/2003, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale);

- stabilire le limitazioni per l’utilizzo delle aree sede di discariche con gestione post-operativa terminata.

Vi segnaliamo che in caso di inosservanza, da parte del soggetto responsabile di una discarica ante-norma, cessata, in gestione operativa o in gestione post-operativa, a quanto disposto dall’autorità competente di cui agli articoli 15 e 16 della L.R. n. 18/2020 e in assenza di soggetti interessati a eseguire gli interventi necessari, l’autorità competente interviene in sostituzione, assicurando gli adempimenti necessari alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dell’incolumità pubblica, previa escussione delle garanzie finanziarie, laddove esistenti, e fatte salve l’adozione di misure preliminari, quali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, e le procedure di rivalsa nei confronti del gestore della discarica di cui al D.Lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al D.Lgs. 152/2006.

 

DEPOSITI ASSIMILATI AI RIPORTI

Ai sensi della L.R. n. 18/2020 i depositi anteriori al 09/09/1980 (termine previsto per la denuncia di cui all’articolo 28, comma 1, della L.R. 94/1980) sono da considerarsi analoghi ai riporti, fatta salva la possibilità di assimilarli a discariche ante-norma laddove la quantità o anche le caratteristiche dei rifiuti depositati siano tali da richiedere un intervento a tutela della salute e dell’ambiente.

La citata assimilazione può essere richiesta alla Regione dall’ARPA o dalla Provincia, illustrando le motivazioni di tale necessità. La direzione regionale competente si dovrà esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, sentito il Comune e i proprietari dell’area interessati, secondo criteri e modalità che saranno definiti con apposita deliberazione regionale.

Di seguito riportiamo altre modifiche a disposizioni ambientali previste dalla L.R. n. 18/2020:

 

- Art. 16: Modifiche agli articoli 5 e 27 della L.R. 24/2006

(Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);

 

- Art. 27: Modifiche all'articolo 8-bis della L.R. 17/2003

(Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto).

 

Infine, segnaliamo che le Province dovranno effettuare il censimento delle discariche ante-norma e delle discariche cessate secondo le modalità previste dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con la finalità di assicurare la corretta gestione del territorio nel quale insistono e di programmare gli eventuali finanziamenti per gli interventi da eseguire d’ufficio.

Pensando di fare cosa gradita abbiamo evidenziato nel testo della L.R. n. 18/2020 le disposizioni, i passaggi e i chiarimenti più importanti che riguardano le imprese e gli operatori del nostro settore (vedi allegato BURL n. 33 del 11 agosto 2020).

Allegati


Referenti

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Tags: Ambiente