IVA: ampliamento edifici in aree portuali
I lavori di ampliamento e manutenzione di edifici siti in aree portuali non sono imponibili ad IVA solo se le prestazioni effettuate sono svolte nell'ambito del porto e riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto.
Suggerimento n. 220/40 del 30 marzo 2020
Con riposta n. 95 del 25 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il regime di non imponibilità Iva ex articolo 9, comma 1, n. 6 D.P.R. 633/1972 alle prestazioni di servizi di ampliamento e manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento e alla manutenzione dei relativi piazzali.
In particolare, con la risposta sopra citata, è riconosciuto il regime di non imponibilità ad Iva ai “servizi prestati nei porti …. che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o messi di trasporto …”.
In particolare, si tratta di un regime subordinato al ricorrere di due condizioni:
- le prestazioni devono essere svolte nell'ambito del porto;
- le prestazioni devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.
La sussistenza di tali condizioni va valutata, infatti, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate alla luce di due norme di due norme quali:
- l’art. 13, del DL n. 90/1990 secondo cui tra i servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto, si intendono compresi anche “quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente …”,
- e l'art.1, comma 992, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi della quale "… la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi".
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la non imponibilità ad IVA delle prestazioni di servizi relative all'ampliamento e alla manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, è ammessa solo al ricorrere delle sopra citate condizioni.