Istituzione del Registro dei Titolari Effettivi

Le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private e trust devono effettuare la comunicazione del “titolare effettivo” agli uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio entro l'11 dicembre 2023.

Suggerimento n. 532/75 del 13 novembre 2023


La normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e i relativi provvedimenti attuativi, hanno introdotto un nuovo adempimento, ovvero la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

Si definisce "titolare effettivo" la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta delle società ovvero il relativo controllo.

Sono obbligati all’adempimento:

  • le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese (SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative);
  • le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che, se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

L’obbligo deve essere assolto mediante il Modello TE utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l’istanza con firma digitale. Il sistema camerale ha realizzato il portale https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home con istruzioni e assistenza dedicata per imprese e professionisti e un Manuale operativo per l’invio telematico.

 

 

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.