Ispettorato Nazionale del Lavoro - Prescrizione dei crediti da lavoro - Circolare n. 1959/2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 1959/2022, con la quale vengono forniti chiarimenti sugli aspetti applicativi della sentenza della Corte di Cassazione n. 26246/2022 che ha stabilito che i termini di prescrizione dei crediti da lavoro decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Suggerimento n. 595/108 del 6 ottobre 2022
La Corte di Cassazione, ripercorrendo l’evoluzione normativa degli ultimi anni, ha superato il proprio precedente orientamento secondo cui, per poter individuare il dies a quo cioè il giorno a partire dal quale si computa la decorrenza del termine di prescrizione, fosse necessaria ed imprescindibile una valutazione, caso per caso, volta ad accertare tanto la sussistenza di una effettiva tutela reale a favore del lavoratore, quanto di un concreto timore del licenziamento strettamente connesso alla stabilità del rapporto di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, in seguito alle riforme introdotte dalla Legge n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015 la tutela reintegratoria ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
La Corte di Cassazione, pertanto, ne deduce che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità.
Ne consegue che per tutti i crediti che non siano prescritti al 18 luglio 2012 data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pertanto, anche il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.