Interventi di sanificazione: credito di imposta e fatturazione
Fatturazione delle prestazioni di sanificazione con modalità ordinaria, senza applicazione del meccanismo del reverse charge in quanto applicabile alle sole prestazioni di pulizia.
Suggerimento n. 240/43 del 1° aprile 2020
Come è noto il c.d. Decreto “Cura Italia” (vedi ns. suggerimento n. 191/34 del 19 marzo 2020), ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che sostengono delle spese per la pulizia e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Al riguardo sono stati avanzati alcuni dubbi con riferimento alla modalità di fatturazione di tali prestazioni in particolare con riguardo all’applicazione del meccanismo del “reverse charge” di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972.
A tale proposito si riporta di seguito una breve sintesi del credito di imposta previsto e delle modalità di fatturazione degli interventi.
Credito di imposta sulle prestazioni di sanificazione
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, causa emergenza sanitaria da coronavirus, è disposto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Le disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, con il quale saranno definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.
Regime IVA delle prestazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione
Con riferimento alle modalità di fatturazione degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione, si precisa quanto di seguito:
- le prestazioni di mera pulizia in quanto rientrano tra quelle indicate nel codice ATECO 81.21.00 e 81.22.02 sono soggette al reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972, se rese nei confronti di un soggetto passivo Iva;
- le prestazioni di disinfezione (compresi quelle di disinfestazione e derattizzazione) poiché rientrano nel codice ATECO 81.29.10 non sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile e devono essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie;
- le prestazioni di sanificazione poiché presuppongono la disinfezione o la disinfestazione sono soggetti ad IVA secondo le modalità ordinarie.
Si segnala inoltre che poiché generalmente le prestazioni di disinfezione e di sanificazione presuppongono la precedente esecuzione della prestazione di pulizia, se la fattura riporta un unico compenso indistinto, l’intero importo dovrà essere assoggettato ad IVA secondo le modalità ordinarie.
Tuttavia, nulla vieta al prestatore di esporre in modo distinto in fattura l’importo della pulizia rispetto a quello della sanificazione/disinfezione: in tale caso l’importo corrispondente alla mera prestazione di pulizia sarà soggetto al “reverse charge” se il committente è un soggetto passivo Iva, mentre l’importo corrispondente alla prestazione di sanificazione e/o disinfezione sarà soggetto ad IVA con modalità ordinaria.
Qualora per errore i servizi di sanificazione e/o disinfezione siano stati fatturati dall'impresa di pulizie in “reverse charge” anziché con modalità ordinaria, il committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre l’impresa che ha eseguito la prestazione di sanificazione o disinfezione seppur debitore dell’imposta, non è obbligata all’assolvimento della stessa, ma è punita con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il committente.
Tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso.