INPS - Trasferimento all’estero del lavoratore durante la malattia - Corresponsione dell’indennita’ di malattia
L’Istituto, a seguito del mutato quadro normativo, aggiorna le indicazioni fornite in relazione all’ipotesi di trasferimento all’estero del lavoratore durante la malattia.
Suggerimento n. 51/9 del 17 gennaio 2019
Con messaggio n. 4271/2018, l’INPS - tenuto conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute, in particolare, nella legislazione in materia di libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi dell’Unione Europea (UE) - ha provveduto ad aggiornare le indicazioni precedentemente fornite (circolare n. 192/1996) in tema di trasferimento all’estero (in Paesi UE e in Paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia e spettanza della relativa indennità.
Nel rimandare alla lettura del predetto messaggio per gli eventuali approfondimenti, necessari qualora si verificasse l’ipotesi in oggetto, evidenziamo, in particolare, che mentre in precedenza ai lavoratori trasferiti in uno Stato UE spettava l’indennità di malattia in presenza della sola autorizzazione allo spostamento rilasciata dall’ASL, ora il pagamento della predetta indennità è subordinato anche ad una visita medica preventiva effettuata su richiesta del lavoratore stesso da parte della Struttura INPS competente, la quale gli rilascerà un verbale di valutazione medico legale circa la presenza o non di un rischio di aggravamento del quadro morboso conseguente al trasferimento.