INPS - Rimborso delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue - Istruzioni operative

L’Istituto ha riepilogato le disposizioni normative relative al rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori donatori di sangue ed ha fornito le relative indicazioni operative.

Suggerimento n. 286/57 del 27 maggio 2025


Come noto, i lavoratori dipendenti che donano il proprio sangue a titolo gratuito hanno diritto a una giornata di riposo retribuita (ex art. 1, L. n. 584/1967), mentre quelli giudicati inidonei alla donazione hanno diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità (ex art. 8, L. n. 219/2005). In entrambi i casi, i datori di lavoro che anticipano tale retribuzione possono richiederne il rimborso all’INPS (ex art. 2, L. n. 584/1967).

Con la circolare n. 96/2025, l’Istituto riepiloga le disposizioni che regolano la materia in argomento e fornisce le istruzioni operative aggiornate per il rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa.

 

BENEFICIARI E REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE

Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza.

L’Inps è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione di sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.

Al lavoratore dipendente giudicato inidoneo alla donazione di sangue spetta la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavoratore comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.

In linea generale e fatte salve le precisazioni illustrate nei successivi paragrafi, gli elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore dipendente donatore di sangue sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso.

Tale retribuzione deve essere divisa per ventisei per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. L’importo così ottenuto, nel caso di lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, deve essere ulteriormente diviso per il divisore orario del mese considerato.

Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore e determinata secondo le modalità illustrate nei paragrafi successivi, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:

  • per i lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue: certificati medici di avvenuta donazione e dichiarazioni dei donatori;
  • lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità alla donazione.

In entrambi i casi, i certificati devono riportare l’indicazione del codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta.

 

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI LAVORATORI

I datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue, possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.

Per le istruzioni operative relative alla valorizzazione dell’assenza nel flusso Uniemens e al conguaglio delle indennità anticipate si rinvia ai paragrafi 3.1 e 3.3. della circolare in commento.

 

PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL RIMBORSO

Donazione completa 

A) Limite quantitativo minimo della donazione

Il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi.

Il quantitativo deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione o Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore (con l’indicazione degli estremi del documento da cui sono stati rilevati), la gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo.

B) Centri autorizzati al prelievo

Il certificato di donazione del sangue deve essere redatto dal medico responsabile del servizio trasfusionale o dell’unità di raccolta autorizzata e accreditata, anche se gestita da associazioni o federazioni di donatori.

Deve inoltre contenere il codice fiscale dell’ASL, dell’Azienda Ospedaliera o della Associazione o Federazione di volontariato di riferimento dell’unità di raccolta dove è avvenuto il prelievo.

C) Dichiarazione del donatore

Il diritto alla giornata di riposo retribuita e la gratuità della donazione di sangue devono essere attestati da una dichiarazione del donatore (v. fac-simile allegato).

In tale dichiarazione deve essere indicato anche l’ammontare della retribuzione percepita.

Inidoneità alla donazione

I casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti (limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure) sono:

  • sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
  • intervallo troppo breve rispetto alla precedente donazione, non conforme ai tempi minimi stabiliti;
  • non necessità del prelievo, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali per specifici emocomponenti o gruppi sanguigni.

Ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità che deve riportare: il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione o Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione; i dati anagrafici del donatore (con l’indicazione degli estremi del documento da cui sono stati rilevati); il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale; l’attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità sopra riportate.

 

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per le giornate/ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione di sangue e il datore di lavoro richieda il conguaglio della retribuzione corrisposta, che ha natura indennitaria e non è soggetta a contribuzione obbligatoria, viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale il lavoratore dipendente è iscritto.


Referenti

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