INPS – Regolamento in materia di ricorsi amministrativi – Termine di presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria

L’INPS ha reso nota l’adozione del nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto ed ha fornito un’importante precisazione in merito al termine di presentazione dei ricorsi avverso provvedimenti di diniego dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Suggerimento n. 294/56 del 29 maggio 2023


L’INPS ha pubblicato la circolare n. 48/2023, con la quale ha illustrato le disposizioni del nuovo “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, che sostituisce il previgente Regolamento adottato il 20 dicembre 2013.

Il Regolamento disciplina le procedure relative alla trattazione ed alla definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello sia centrale che periferico.

Per ogni eventuale approfondimento circa l’ambito di applicazione dei Regolamento, le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi ed ogni altro aspetto inerente all’istruttoria da parte dell’Istituto, è possibile scaricare il testo del citato regolamento, cliccando qui.

Per quanto di maggior interesse per le imprese, segnaliamo che, con successivo messaggio n. 1900/2023, l’Istituto ha, altresì, fornito un’importante precisazione, rispetto a quanto già illustrato nella precedente circolare n. 48/2023, con riguardo ai provvedimenti di diniego e di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

In particolare, l’Istituto dispone che, a decorrere dal 17 maggio 2023, data di pubblicazione della circolare 48/2023, il termine di presentazione dei ricorsi amministrativi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) è fissato in 30 giorni (e non più 60).

Si segnala, in proposito, che il medesimo termine di 30 giorni era, in realtà, già previsto nel Regolamento previgente del 2013, in quanto fissato anche dalla norma di legge allora in vigore per i ricorsi CIGO (per l’edilizia, l’articolo 4 della legge n. 427/1975), ma, sotto tale profilo, l’Istituto aveva sempre adottato una più favorevole prassi amministrativa che considerava ordinatorio e non perentorio il predetto termine e allineava, pertanto, il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione del ricorso giudiziario al TAR, fissato in 60 giorni.

Tale prassi più favorevole, peraltro, era rimasta invariata anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, recante la riforma della disciplina in materia di ammortizzatori sociali.

A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento, la suddetta prassi amministrativa più favorevole risulta sostanzialmente superata ed il termine per la presentazione dei ricorsi, avverso il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale della domanda di CIGO, è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

Con riferimento alla decorrenza della novità sopra illustrata, l’INPS precisa che il nuovo termine trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente al 17 maggio 2023.

Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.


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