INPS - Recupero incentivi per le assunzioni di lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo (ex “piccola mobilita’”) avvenute entro il 31 dicembre 2012 - Istruzioni operative

L’INPS ha emanato le istruzioni per il recupero dei benefici spettanti in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2012, di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscritti nelle liste della “piccola mobilità”.

Suggerimento n. 293/43 del 21 giugno 2016


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 231/2013), ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 236/1993 e s.m.i. i lavoratori, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, potevano essere iscritti nelle liste della c.d. “piccola mobilità”.

Da tale iscrizione derivava la possibilità per le imprese, che avessero poi assunto i lavoratori iscritti, di fruire di alcuni dei benefici contributivi previsti a favore dei datori di lavoro per le assunzioni di dipendenti provenienti dall’ordinaria lista di mobilità, ed in particolare dell’applicazione della sola contribuzione agevolata prevista per gli apprendisti per un massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a termine, prorogabili di altri 12 mesi, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato sin dall’inizio.

Con varie leggi successive, i benefici sopra descritti sono stati prorogati dal 1993 sino al 2012, mentre, a partire dal 2013, non è stata prevista alcuna proroga né delle liste della “piccola mobilità”, né dei relativi benefici contributivi.

Per gli assunti da tali liste nel corso del 2013, i Decreti Direttoriali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 avevano previsto – nel limite complessivo di 20.000.000 di euro - la concessione di un beneficio economico pari ad € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e pari ad € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato (v. nostri Suggerimenti n. 146 e n. 321/2014).

Invece, per i rapporti instaurati entro la fine dell’anno 2012 con i lavoratori iscritti nelle liste della “piccola mobilità, l’INPS, in via cautelare, aveva ritenuto non applicabili oltre il 31 dicembre del medesimo anno i benefici spettanti (v. circolare INPS n. 150/2013).

Ora, l’articolo 1, comma 114, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha previsto lo stanziamento di € 35.550.000, finalizzato al riconoscimento dei benefici già previsti sino al 31 dicembre 2012 anche in caso di  prosecuzione dei rapporti agevolati oltre tale data.

Sulla materia è quindi intervenuto l’INPS, che, con messaggio n. 2554 dell’8 giugno 2016, ha dettato le relative indicazioni operative.

Nel rimandare le imprese interessate al predetto messaggio per eventuali approfondimenti, evidenziamo di seguito le principali istruzioni.

Anzitutto, l’Istituto ha precisato che il beneficio spetta non solo per le assunzioni effettuate dalle liste della “piccola mobilità” entro il 31 dicembre 2012, ma anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché queste siano comunque intervenute entro la data anzidetta.

Inoltre, l’INPS ha specificamente individuato le varie situazioni in cui si possono trovare le imprese interessate e le relative modalità di comportamento da osservare.

  • I datori di lavoro, già ammessi al beneficio a seguito di assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 e nei confronti dei quali, a tale titolo, risultano emesse note di rettifica, non dovranno effettuare alcun adempimento in quanto, automaticamente, sarà la procedura a riconoscere l’agevolazione spettante;
  • i datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolata, non abbiano applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso di denuncia contributiva (UniEmens) regolarizzante per il recupero dell’agevolazione. Nel caso in cui fosse presente una nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante;
  • i datori di lavoro già ammessi al beneficio, ma che non abbiano esposto il codice tipo contribuzione agevolato, dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio, al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere eseguite entro il 30 settembre 2016;
  • i datori di lavoro che, pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della c.d. “piccola mobilità”, non abbiano inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2016, la richiesta e la relativa documentazione necessaria alla sede INPS competente per territorio, avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”.

Ovviamente, la fruizione dell’agevolazione contributiva è subordinata alla regolarità contributiva nonché al rispetto delle altre condizioni di legge per poter godere di benefici contributivi e normativi (v. nostro Suggerimento n. 17/2009). Le imprese aventi diritto al beneficio in parola riceveranno il codice di autorizzazione “5Q”.

Da ultimo, l’Istituto evidenzia che il regime agevolativo sopra illustrato si applica anche ai lavoratori iscritti nelle liste della “piccola mobilità” ed assunti in qualità di apprendisti, in applicazione del disposto dell’articolo 7, comma 4, del (ora abrogato) decreto legislativo n. 167/2011 (v. nostro Suggerimento n. 464/2012).


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