INPS - Permessi legge n. 104/1992 e congedo straordinario nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto - Nuove precisazioni

L'INPS ha fornito le nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei suddetti benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

Suggerimento n. 194/38 del 17 marzo 2022


Con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022 l’INPS ripercorrere la disciplina in materia sia di unioni civili che di convivenze di fatto per quanto attiene la concessione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della L 104/1992 e di congedi straordinari ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 e ne estende l’applicazione nell’ambito delle unioni civili.

 

LA NORMATIVA VIGENTE

La normativa prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 3 L. 104/1992).

Inoltre, è prevista la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave, partendo dal coniuge, fino ai parenti e agli affini di terzo grado (art 42 comma 5 D.lgs. n. 151/2001).

Queste disposizioni normative sono state integrate dalla L.  n. 76/2016 che ha parificato i diritti tra coniugi e soggetti parte di unioni civili tra persone dello stesso sesso e conviventi di fatto e

dalla sentenza n. 213/2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi della L. 104/1992.

In base a tali integrazioni legislative, la circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017 aveva fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente, precisando quanto segue:

- la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:

  • permessi di cui alla legge n. 104/1992,
  • congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001;

- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:

  • permessi di cui alla legge n. 104/1992.

 

ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DEI PERMESSI EX L. 104/1992 E DEL CONGEDO STARORDINARIO NEL CASO DI ASSISTENZA AL PARENTE NELL’UNIONE CIVILE

Alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D.lgs. n. 216/2003) INPS fornisce nuove istruzioni operative finalizzate ad estendere il riconoscimento dei benefici sui permessi e sul congedo straordinario anche in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

L’Istituto, invece, evidenzia che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi del dell’art. 1 comma 36 e comma 3 della L. n. 76/2016 e sarà cura dell’Istituto provvedere ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Come già indicato si ricorda che, fatte salve le modifiche e le integrazioni di cui alla circolare in commento a cui si rinvia per l’esame dei casi particolari, restano ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 38/2017 sopra descritta.

 


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