INPS - Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia
L'INPS ha comunicato l’estensione della tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico, anche quando la visita è effettuata in ambulatorio.
Suggerimento n. 444/93 del 9 settembre 2026
Alla luce della trasformazione del ruolo dei medici di medicina generale e della progressiva diminuzione del loro numero sul territorio, con conseguenti maggiori carichi di lavoro e la prassi di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti, l’INPS, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato un’importante novità in merito al riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.
In particolare, l'Istituto ha esteso la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare.
La modifica mira a garantire una tutela effettiva ed equa per i lavoratori in malattia, uniformando il trattamento su tutto il territorio nazionale, anche quando il medico curante non è nella condizione di visitare il paziente a domicilio o riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata.
La novità è stata comunicata dall’Istituto nella propria circolare n. 92/2026, pubblicata lo scorso 4 settembre 2026, data da cui diventa operativo il nuovo orientamento.
Di seguito sintetizziamo il contenuto della citata circolare.
Regola in vigore fino al 3 settembre 2026
L’INPS, ai fini della tutela previdenziale, riconosceva anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, purché il medico curante valorizzasse nel medesimo i seguenti campi:
- "Dichiara di essere ammalato dal...”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- Visita domiciliare.
Regola in vigore dal 4 settembre 2026
La tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari.
Pertanto:
- il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
- il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.