INPS - Note di rettifica per conguagli di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria - Termine per l’invio delle note al recupero crediti
L’Istituto affronta con un messaggio la questione delle note di rettifica, con particolare riferimento a quelle emesse nel mese di luglio 2018 e non ancora notificate alle imprese.
Suggerimento n. 12/4 del 4 gennaio 2019
Con il nostro Suggerimento n. 459/2018 abbiamo dato notizia che l’INPS aveva comunicato alle Associazioni di categoria che, relativamente alle autorizzazioni di CIG con ticket, le eventuali note di rettifica per differenze di importi conguagliati con scadenza nel mese di settembre sarebbero passate al recupero crediti solo dopo 45 giorni decorrenti dalla relativa scadenza, al fine di consentire alle imprese di verificare eventuali errori riportati dalle note di rettifica e, nel caso, di avviare un confronto interlocutorio con le Sedi territoriali dell’Istituto.
Con il messaggio n. 3880/2018, l’Istituto ha comunicato che, a decorrere dal 15 novembre 2018, il termine per inviare le note di rettifica al recupero crediti è fissato in 30 giorni dalla scadenza della singola nota di rettifica.
Con il medesimo messaggio, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di cassa integrazione guadagni “aggregata” (cioè, cassa integrazione senza ticket) post decreto legislativo n. 148/2015; in particolare, segnala l’istituzione dei due nuovi codici DCGO (Eccedenza CIGO ordinaria) e DCGS (Eccedenza CIGO straordinaria), che vengono generati automaticamente dal sistema quando l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG (CIGO o CIGS) è superiore al tetto massimo conguagliabile.
Al fine di prevenire o di risolvere tempestivamente eventuali contenziosi con l’INPS, invitiamo vivamente le imprese e/o i loro delegati a verificare, con periodicità non superiore alla settimana, la presenza all’interno del cassetto previdenziale di eventuali note di rettifica, già emesse e notificate o ancora in attesa di notificazione.
Oltre a rimanere a disposizione delle associate per ogni occorrenza inerente le note di rettifica dell’Istituto, gli uffici di Assimpredil ANCE hanno predisposto una “GUIDA OPERATIVA”, che si allega, per aiutare le imprese sia nella corretta compilazione dei flussi UNIEMENS nei casi di richiesta e di conguaglio della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sia nell’individuazione, all’interno della nota di rettifica, della tipologia di errore e delle modalità adeguate per la sistemazione dei flussi UNIEMENS.