INPS - Modifiche alla disciplina del contratto a termine - Indicazioni in materia contributiva

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 34/2014 in materia di contratto a termine, l’Istituto ha fornito prime istruzioni riguardanti la relativa contribuzione.

Importante | Suggerimento n. 287/34 dell'11 giugno 2014


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 158 e n. 259/2014, per segnalare che l’INPS, con messaggio n. 4152/2014, ha reso note prime indicazioni di carattere contributivo riguardanti i contratti a tempo determinato, secondo la disciplina risultante a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014.

Preso atto che dal 21 marzo 2014 è venuto meno l’obbligo delle ragioni giustificatrici del ricorso al contratto a termine e fermo restando che la durata del contratto, ovvero dei contratti, di lavoro a tempo determinato stipulati, anche nell’ambito della somministrazione a termine, con il medesimo lavoratore non può superare i 36 mesi complessivi - l’INPS ha precisato, in particolare, quanto segue.

a)

Premesso che il contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è escluso in caso di assunzione a termine in sostituzione di un lavoratore assente (cfr. nostro Suggerimento n. 202/2013) e che tale norma è ancora vigente, ai fini dell’operatività dell’esenzione in parola i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva.

 

Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione ad una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento con il previsto codice “A”.

 

Con l’occasione, ricordiamo che i contratti a termine stipulati in sostituzione di lavoratori assenti - così come quelli stipulati con lavoratori iscritti nella lista di mobilità o con lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni - sono esclusi dalle limitazioni quantitative previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In tutti i casi anzidetti, quindi, sarà opportuno riportare nella lettera di assunzione anche il motivo dell’apposizione del termine.

   

b)

Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 202/2013 e n. 140/2014), l’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) dispone la restituzione del contributo addizionale pari all’1,40% di cui sopra - seppur in misura parziale, cioè detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine - ai datori di lavoro che assumano i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

 

In proposito, deve ritenersi che la restituzione possa trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.

 

Peraltro, in merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, l’Istituto richiama le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con interpello n. 8/2007 e con circolare n. 5/2013.

 

Per quanto concerne le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810”, istituito nell’elemento di di di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.

   

c)

Si conferma, infine, che le ultime novità in tema di contratto a termine non hanno modificato lo sgravio contributivo del 50% concesso dall’articolo 4 del D.Lgs n. 151/2001 (“T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) alle aziende con meno di venti dipendenti, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e di lavoratori in congedo.

 

A tal proposito, l’INPS precisa che, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso (valorizzando, quindi, il codice “82” nell’elemento del flusso UniEmens ed esponendo i contributi al netto del beneficio spettante - cfr. circolari INPS n. 117/2000, n. 136/2001 n. 115/2005 e messaggi INPS n. 28/2001 e n. 1382/2011).