INPS - "Legge di Bilancio per il 2024" - Esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli - Istruzioni operative

L'INPS ha illustrato la disciplina e fornito le istruzioni necessarie per il riconoscimento dell’esonero introdotto dalla legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio anno 2024) sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.

Suggerimento n. 83/24 del 6 febbraio 2024


La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) (v. nostro Suggerimento n. 66/2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli.

In sintesi, le disciplina normativa prevede che l’esonero:

  • spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
  • In via sperimentale, l’esonero, ai sensi dell’articolo 1, comma 181 della medesima legge, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni;
  • riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, ed i contratti di apprendistato. Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero troverà applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
  • è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

L’INPS con la circolare n. 27/2024 ha illustrato la disciplina dell’agevolazione e le istruzioni operative per la sua applicazione.

Di seguito, si illustrano più nel dettaglio le indicazioni fornite dall’Istituto, rimandando alla citata circolare per eventuali approfondimenti.

 

LAVORATRICI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO

L’esonero, di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o del successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

In via sperimentale, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta anche in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

Per analogia, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

L’Istituto riporta alcuni casi esemplificativi, a cui rimandiamo, per meglio chiarire la decorrenza della spettanza dell’esonero in relazione alla nascita dei figli.

 

MISURA E DURATA DELL’ESONERO

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31), per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Come detto, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180 (lavoratrice con tre o più figli) trova applicazione nell’arco temporale 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026; mentre, relativamente all’ipotesi prevista all’articolo 1, comma 181 (lavoratrice madre di due figli), l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione è dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Ciò vuol dire che, a decorrere da gennaio 2024,

  • l’esonero è riconosciuto alla lavoratrice madre (con due o tre figli) qualora sia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dal mese di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • l’esonero è riconosciuto a partire dal mese di nascita del secondo o terzo figlio (sempreché sia già in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età (da intendersi come 17 anni e 364 giorni) del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età (da intendersi come 9 anni e 364 giorni) del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

 

L’INPS evidenzia che l’esonero in trattazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L’esonero contributivo in trattazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente.

Risulta, invece, strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge di Bilancio (v. nostro Suggerimento n. 80/2024).

Al riguardo, l’INPS evidenza che la riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro mensili. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Ne consegue, quindi, che l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dall’articolo 1, comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunicano la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al datore di lavoro il numero dei figli e i loro codici fiscali ai fini dell’esposizione nelle denunce retributive l’esonero spettante.

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali dei figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante uno specifico applicativo, della cui operatività l’INPS informerà con apposito successivo messaggio.

La mancata indicazione nelle denunce Uniemens dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro comporta la revoca del beneficio fruito.

 

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE SUI FLUSSI UNIEMENS

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib>i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nel caso in cui siano presenti almeno tre figli o il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023” nel caso in cui siano presenti due figli;
  • l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l’applicativo in via di predisposizione da parte dell’INPS deve essere indicata in una sola occorrenza il valore “N”;
  • nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora <IdentMotivoUtilizzocausale> sia stato valorizzato con “N”;
  • nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

Se validato il valore “ELA3”

  • con il codice “L591”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli”;
  • con il codice “L592”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli”.

 

Se validato il valore “ELA2”

  • con il codice “L593”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 - due figli”;
  • con il codice “L594”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 - due figli”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero in trattazione, devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

 - nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore
  "M054”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;
  - M055”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;
 - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
 - nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;
 - nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
 - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.

Referenti

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