INPS - Iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Aliquote contributive e massimale di reddito da applicare per l'anno 2022

Per l’anno 2022 aumentano le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA non provvisti di altra forma pensionistica.

Suggerimento n. 129/24 del 23 febbraio 2022


L'INPS, con circolare n. 25/2022, ha comunicato le aliquote da applicare per calcolare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l’anno 2022 da parte dei lavoratori autonomi e per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate.

L’articolo 2, comma 57, della legge n. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva è fissata, a partire dall’anno 2018, al 33,00%, mentre l’aliquota contributiva dovuta per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è stabilita, a partire dall’anno 2016, in misura pari al 24,00%.

Inoltre, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, sono tenuti al versamento sulla base di un’aliquota contributiva fissata nella misura del 25,00% (articolo 1, comma 165 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Si segnala che l'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 a carico dei professionisti pari allo 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Resta ferma l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia, della degenza ospedaliera, dell’assegno per il nucleo familiare e per il congedo parentale.

Ricordiamo, inoltre, che come disposto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 22/2015, il comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2022, un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31% in sostituzione della precedente aliquota dello 0,51%, per alcuni soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (v. nostro Suggerimento n. 390/2017), per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL).

L'Istituto ha altresì reso noto che il massimale di reddito entro il quale deve essere applicata la contribuzione per tutti i lavoratori in oggetto e per tutti i redditi conseguiti da ciascuno di essi è pari, per l’anno 2022, ad euro 105.014,00.

Riportiamo di seguito le aliquote complessive della Gestione separata INPS in vigore per l’anno 2022. 

  • Lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati: 26,23% (1) (3) (4)

 

  • Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03% (1) (2) (3)

 

  • Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (1) (3)

 

  • Soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria ovvero titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità): 24,00% (5)

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(*)    Collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori autonomi occasionali di cui alla legge n. 326/2003; amministratori di società; ecc.

 

  • (1) L’aliquota comprende il contributo obbligatorio dello 0,72% per la tutela della maternità, della malattia, della degenza ospedaliera, dell’assegno per il nucleo familiare e per il congedo parentale.

 

  • (2) L’aliquota comprende il contributo di disoccupazione (DIS-COLL) dell'1,31%.

 

  • (3) Le aliquote contributive si applicano entro il massimale annuo di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per il 2022, ad € 014,00.

 

  • (4) L'aliquota comprende il contributo per l'anno 2022 dello 0,51% finalizzato a finanziare la nuova indennità straordinaria introdotta dalla legge di bilancio 2021 "ISCRO": indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

 

  • (5) In quest'ultima categoria, secondo Confindustria, rientrano anche i titolari di pensione diretta che siano contemporaneamente iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria.

 

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione dalla circolare INPS n. 25/2022, così come previsto dalla deliberazione n. 5/1993 del consiglio di Amministrazione dell'Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

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Ricordiamo che il committente deve versare i contributi dovuti per i propri collaboratori e figure assimilate entro il 16 del mese successivo al pagamento dei compensi, tramite il modello F24, riportando nella sezione INPS la causale del contributo:

 

CXX

per i lavoratori privi di altra tutela pensionistica obbligatoria;

C10

per i lavoratori iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o titolari di pensione diretta.

Viceversa, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico dei lavoratori stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022). Resta ferma, in tal caso, la facoltà per il professionista di addebitare ai committenti una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi (quota di rivalsa).


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