INPS - Indennità di malattia - Permanenza prolungata di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso - Certificazione

L’Istituto detta indicazioni in relazione alla certificazione relativa alle ipotesi di permanenza prolungata di lavoratori presso il pronto soccorso.

Suggerimento n. 148/27 del 20 marzo 2018


Con il messaggio n. 1074/2018 l’INPS, tenuto conto della sempre più diffusa casistica di permanenza, anche prolungata, di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso per trattamenti sanitari, ha ritenuto di dover precisare le disposizioni amministrative che regolano la certificazione e le prestazioni di malattia in tali ipotesi.

 

L’Istituto rileva, infatti, come le strutture ospedaliere, nei casi di urgenza/emergenza, al fine di consentire l’effettuazione di valutazioni cliniche e dei necessari approfondimenti diagnostici per decidere in merito alle scelte da effettuare (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, ecc.), a volte trattengano i pazienti per due o più giorni in strutture specifiche create all’interno dei nosocomi o direttamente in regime di pronto soccorso.

 

In tali casi, secondo l’INPS, la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale (indennità di malattia) e della correlata certificazione medica da produrre.

 

In particolare, il messaggio distingue due diverse fattispecie:

 

1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
   
2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, da gestire, per gli aspetti dell’indennità INPS, come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

 

Qualora, anche a fronte di ospitalità notturna presso il pronto soccorso, non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire alla Struttura territoriale INPS  e al proprio datore di lavoro apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Da ultimo, l’Istituto ricorda che, nelle ipotesi residuali in cui le strutture ospedaliere siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi, ivi compresa la specifica indicazione che “la prognosi è riferita all’incapacità lavorativa”.

Qualora non siano perfezionati tutti i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi (riferita all’incapacità lavorativa), intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico, abituale domicilio del lavoratore ed eventuale diverso temporaneo recapito - cfr. circolare INPS n. 99/1996) il certificato cartaceo non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile.


Referenti

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