INPS - Emergenza climatica - Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteo

L’INPS ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi climatici, a seguito dell’entrata in vigore delle dispozioni contenute nel decreto legge n. 98/2023.

Suggerimento n. 409/81 del 28 agosto 2023


Come noto, v. nostro Suggerimento n. 392/2023, il decreto legge n. 98/2023, al fine di fronteggiare le anomale ed eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, ha introdotto un’importante novità, seppur temporanea, alla disciplina generale in tema di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile qualora richieste in caso di eventi meteorologici avversi.

In particolare, l’articolo 1 del decreto in parola ha previsto che i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (quali gli eventi meteo), verificatisi nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, sono neutralizzati ai fini del computo del numero massimo di settimane di integrazione salariale (52) fruibili nel biennio mobile.

Tale novità è stata illustrata dall’INPS con circolare n. 73/2023, con la quale l’Istituto ha fornito anche un riepilogo della disciplina dell’integrazione salariale richiesta per tale specifica causale.

In particolare, l’INPS conferma che la domanda di integrazione salariale, per eventi oggettivamente non evitabili:

  • è concessa in deroga al requisito dell’anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva;
  • non è soggetta al versamento del contributo addizionale;
  • deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento che ha giustificato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS evidenzia che i periodi di integrazione salariale concessi ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge n. 98/2023, rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, qualora dovuto per eventuali ulteriori periodi fruiti nel quinquennio mobile.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038”.

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 1 - DL 98/23”.

Infine, si evidenzia che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’art. 1 del DL n. 98/2023, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.


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