INPS - Dipendenti privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 - Massimale annuo della base imponibile - Riepilogo della normativa e controlli

L'Istituto riepiloga la disciplina inerente il massimale contributivo per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e fornisce indicazioni in merito al recupero dell’eventuale contribuzione non versata.

Suggerimento n. 77/17 del 26 gennaio 2021


Come noto (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 79/2020), l’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero per coloro che abbiano optato per il regime contributivo, un massimale annuo che costituisce il limite di valore, annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione dei predetti dipendenti non deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale.

In sostanza, per i lavoratori in parola la quota di retribuzione lorda imponibile eccedente il predetto massimale (che per il 2020 è pari ad € 103.055,00 annui) non va assoggettata al contributo complessivo dovuto al Fondo pensioni (attualmente, 33% + 1% aggiuntivo a carico del lavoratore), ma solamente alle contribuzioni minori (ANF, NASpI, CIGO, CIGS, maternità, ecc.).

In proposito, l’INPS, con il messaggio n. 5062/2020, dopo aver provveduto a riepilogare le indicazioni fornite a partire dal 1996 in relazione alla disciplina del massimale contributivo ed a fornire indicazioni su taluni aspetti della materia di particolare interesse applicativo, ha segnalato di aver proceduto all’estrazione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) individuando tutte le denunce mensili che, tra il 2015 e il 2016, avevano valorizzato il campo <EccedenzaMassimale>, individuando, in particolare, due tipologie di anomalia:

 - lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo per quella specifica annualità, cioè tutti quei casi in cui sono state esposte eccedenze in maniera impropria, a fronte di imponibili che non ne giustificavano l’utilizzo;
 - lavoratori il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo.

Se, a seguito di ulteriore controllo, gli operatori INPS dovessero confermare le anomalie, le imprese interessate verranno diffidate a mezzo PEC, tramite la sezione “Contatti” del Fascicolo Elettronico del Contribuente. La diffida indicherà l’imponibile sottoposto a IVS (Fondo pensioni), la differenza di contributi dovuti e le sanzioni civili applicabili.

Vista la necessità da parte dei datori di lavoro di ricostruire con i lavoratori i passaggi interni che hanno determinato l'esposizione degli imponibili come eccedenza massimale, l’Istituto ha ritenuto di accordare un termine di adempimento pari a 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida. Entro tale termine, l’azienda potrà far pervenire all’Istituto le proprie controdeduzioni in risposta alla comunicazione di invio del modello di diffida.

Ciò premesso, nel rimandare al predetto messaggio per eventuali ulteriori approfondimenti, evidenziamo di seguito le indicazioni dell’INPS sugli aspetti della materia di particolare interesse applicativo per le imprese interessate.

Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all’estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria.

Il calcolo del massimale opera quale parametro annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti nel corso dell'anno medesimo, sia simultanei che successivi, prescindendo dalle gestioni previdenziali, anche disomogenee, a cui affluisce la contribuzione obbligatoria. Pertanto, in caso di più rapporti di lavoro in successione nell’anno e di saturazione del limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro dovrà adempiere per le sole contribuzioni minori; l’intera retribuzione da questi erogata sarà esclusa dall’IVS e dovrà essere riportata nell’elemento <EccedenzaMassimale> in UNIEMENS. Il concorso dei redditi al raggiungimento del massimale, infatti, segue un ordine cronologico, per cui, al fine di permettere una corretta applicazione delle aliquote, il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza.

L’Istituto ricorda che eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione che professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del massimale.

Per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall’INPS. L’opzione ha carattere irrevocabile e determina l’applicabilità del limite del massimale a decorrere dal suo esercizio.

 

 


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