INPS - Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali ed assistenziali
Dati e modalità operative per effettuare eventuali conguagli o imputazioni di contributi previdenziali ed assistenziali riferiti a particolari fattispecie.
Suggerimento n. 42/8 del 24 gennaio 2020
Come ogni anno, anche per il 2019 l’INPS ha pubblicato una circolare, la n. 160/2019, che riepiloga i vari casi in cui le imprese sono tenute ad effettuare operazioni di conguaglio o di sistemazione, relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti o versati nell’anno, dettando le relative indicazioni operative.
L’Istituto precisa che gli eventuali conguagli potranno avvenire, senza aggravio di oneri accessori, con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2020 (scadenza di pagamento: 16 febbraio 2020), ovvero, solamente per quanto riguarda le sistemazioni concernenti il versamento del TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” e le relative misure compensative, entro la denuncia di febbraio 2020 (scadenza di pagamento: 16 marzo 2020).
Nel rimandare alla sopra citata circolare INPS per quanto concerne il dettaglio delle modalità operative, evidenziamo di seguito le fattispecie di maggior interesse per le imprese del settore:
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sistemazione, tramite flusso UniEmens, delle variazioni retributive e contributive a livello individuale avvenute nel mese di dicembre 2019, relative agli elementi o eventi variabili della retribuzione individuati dall’Istituto (v. nostro Suggerimento n. 19/2019). In proposito, l’INPS ribadisce che, di regola, le sistemazioni relative agli elementi o eventi variabili della retribuzione devono essere effettuate entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono; |
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conguagli conseguenti all’applicazione del massimale contributivo annuo (€ 102.543,00 per il 2019) sulla contribuzione pensionistica degli iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 o di coloro che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Da notare che sono esclusi dall’applicazione del massimale in parola anche i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 (articolo 1, comma 280, legge n. 208/2015); |
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conguagli relativi al contributo aggiuntivo IVS dell’1% a carico dei lavoratori sulla retribuzione annua eccedente, nel 2019, i 47.143,00 euro; |
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conguagli relativi a beni ceduti e/o servizi prestati dal datore di lavoro, se risultanti, nel periodo d’imposta, di importo complessivamente superiore ad euro 258,23; |
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conguagli relativi all’eventuale concessione ai dipendenti di auto aziendali ad uso promiscuo; |
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conguagli per versamenti di quote di TFR al “Fondo di Tesoreria INPS” da parte delle imprese che siano tenute a tale adempimento (aziende con almeno 50 dipendenti di media nell’anno 2006 o, se costituite dopo il 2006, con almeno 50 dipendenti di media nell’anno o nel minor periodo dell’anno in cui hanno iniziato l’attività); |
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conguagli, da parte del datore di lavoro subentrante, a seguito di operazioni societarie avvenute nel corso del 2019; |
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conguagli relativi al contributo di solidarietà del 10% dovuto dai datori di lavoro sulle somme o contribuzioni a loro carico destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare. |
Per quanto riguarda le informazioni relative ai minimali di retribuzione ed agli altri elementi utili per il calcolo dei contributi per l’anno 2019, alle tabelle delle aliquote contributive INPS relative al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2019 nonché al contributo dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2019 per causa diversa dalle dimissioni, rimandiamo ai nostri Suggerimenti n. 73/2019 e n. 523/2018.
Ricordiamo, infine, che il termine ultimo per il recupero degli importi spettanti a titolo di riduzione dell’11,50%, relativamente a periodi di paga compresi nell’anno 2019, è il 16 marzo 2020 (denuncia UniEmens di competenza “febbraio 2020”) (v. nostro Suggerimento n. 571/2019).