INPS - Congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza – Congedo straordinario per genitori dipendenti di figli in condizione di disabilità grave - Istruzioni per l’invio delle domande
L’Istituto ha comunicato il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio delle domande di congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti in determinate ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Suggerimento n. 130/21 del 9 febbraio 2021
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 59/2021), il decreto legge n. 137/2020 ha previsto la possibilità di fruire di un congedo straordinario indennizzato a favore dei genitori lavoratori dipendenti, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli frequentanti le classi seconde e terze delle scuole medie situate nelle aree ad alto rischio di contagio (c.d. zone rosse) e per i genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
L’INPS, con il messaggio n. 515/2021, ha comunicato di aver provveduto al rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande per la fruizione del congedo in parola, fornendo al contempo alcune precisazioni.
In particolare, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.