INPS - Cassa integrazione guadagni - Contributo addizionale
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla riduzione, in vigore dal 1° gennaio 2025, della contribuzione addizionale, a favore delle imprese che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta.
Suggerimento n. 81/21 del 10 febbraio 2025
Come noto, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 reca disposizioni in ordine all’assetto ed alla misura del contributo addizionale, dovuto dal datore di lavoro che fruisca di trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, tale norma pone a carico dei datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:
a) | 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; |
b) | 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; |
c) | 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile. |
L’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, che riconosce, a far data dal 1° gennaio 2025, una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante a favore delle imprese che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta (v. nostro Suggerimento n. 16/2022).
La misura premiante è calcolata secondo le seguenti aliquote:
- al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
La riduzione del contributo addizionale opera, più precisamente, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.
La verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.
Ai fini della verifica in argomento, deve essere preso in considerazione l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero (ad esempio, periodo di CIGO concessa per eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE).
La legge nulla dispone in ordine alla misura del contributo addizionale, nel caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
Pertanto, per i periodi di integrazione salariale fruiti oltre il predetto limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, i datori di lavoro interessati sono tenuti a versare il contributo addizionale nella misura del 15%, come stabilito dal comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
Per eventuali ulteriori approfondimenti, relativamente alla modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale, rimandiamo alla circolare INPS n. 5/2025.