INPS - Attestazioni sanitarie per la flessibilità di maternità e per l’astensione dal lavoro esclusivamente dopo la data del parto - Novità operative

L’INPS ha reso noto che le attestazioni sanitarie per la fruizione della flessibilità di maternità e per esercitare l’opzione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo la data del parto non devono più essere trasmesse all’Istituto dalle lavoratrici.

Suggerimento n. 593/107 del 4 ottobre 2022


Come noto, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti, di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, posticipando il mese dell'astensione non goduto prima del parto al periodo a questo successivo (c.d. flessibilità del congedo di maternità).

Successivamente, l’articolo 16, comma 1.1, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 485, della legge n. 145/2018, ha previsto anche la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. Le modalità di godimento di tale facoltà sono state oggetto di illustrazione da parte dell’INPS con circolare n. 148/2019, nella quale l’Istituto ha dettato anche le relative istruzioni operative.

Entrambe le opzioni sono esercitabili a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino esplicitamente che l’esercizio delle stesse non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Si evidenzia, tra l’altro, che, nel caso di astensione esclusivamente dopo il parto, le certificazioni mediche devono riportare, tra l’altro, se l’assenza di pregiudizio è attestato fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento parto, nel caso questo avvenga dopo la data presunta.

La circolare n. 43/2000 del Ministero del Lavoro e la circolare INPS n. 148/2019 hanno previsto che, sia in caso di godimento della flessibilità del congedo di maternità che in caso di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto, la lavoratrice deve presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, corredata delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

La presentazione deve avvenire prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, per permettere al datore di lavoro di far legittimamente proseguire l’attività lavorativa, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto.

La Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro, con la sentenza n. 10180/2013 nell’interpretare le disposizioni del decreto legislativo n. 151/2001, ha chiarito che: “Se accade […] che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità”.

Tale pronuncia ha definitivamente chiarito che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sugli aspetti indennitari della maternità di competenza dell’Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro, con le conseguenze previste nel decreto legislativo n. 151/2001.

Pertanto, al fine di contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, nei quali è richiamata sempre più spesso la menzionata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ed al fine di garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso forme di flessibilità, l’Istituto con circolare n. 106/2022, ha stabilito che le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte dalla lavoratrice all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

Il certificato telematico di gravidanza, deve essere, comunque, trasmesso all’INPS da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.

Resta fermo il dovere in capo alla lavoratrice di inviare all’INPS l’apposita domanda telematica in cui dichiara di avvalersi della flessibilità del congedo di maternità, indicando il numero dei giorni di flessibilità, ovvero di avvalersi dell’astensione dall’attività lavorativa esclusivamente dopo l’evento parto, selezionando l’apposita opzione ed indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto.

 


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