INPS - Articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge n. 41/2021 - Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Istruzioni operative

L’INPS ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative per la gestione delle domande di integrazione salariale, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di differimento dei termini decadenziali.

Suggerimento n. 442/68 del 21 giugno 2021


La legge n. 69/2021, di conversione del decreto legge n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 8 del citato decreto, con il quale è stato disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il messaggio n. 2310/2021, l’INPS ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative per la fruizione di tale previsione normativa.

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTANZE E MODELLI "SR41" OGGETTO DEL DIFFERIMENTO

L’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge n. 41/2021 differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga collegati all'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo (modello "SR41") degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Possono pertanto beneficiare della moratoria le domande di trattamenti ordinari ed in deroga connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti riferiti sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE

Domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale non inviate

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come sopra illustrati, non avessero inviato l’istanza di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

 

Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

In caso di domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

 

Modelli “SR41” semplificati non inviati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento non avessero mai inviato i modelli “SR41” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

 

Modelli “SR41” semplificati già inviati e respinti

Con riferimento ai modelli “SR41” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati.


Referenti

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