INL - Procedure di rilascio dei provvedimenti di maternita’ in caso di interdizione anticipata e post partum
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 1550 del 2021 in cui fornisce indicazioni specifiche riguardanti le procedure di rilascio dei provvedimenti di maternità.
Suggerimento n. 669/116 del 20 ottobre 2021
La nota dell’Ispettorato prende in esame i casi di interdizione anticipata e post partum, con riferimento sia alla data di decorrenza della interdizione spettante alla lavoratrice che non può essere assegnata ad altre mansioni, che al recupero dei giorni di congedo non fruiti ante partum per via dell’interdizione anticipata.
DECORRENZA DELL'INTERDIZIONE DAL LAVORO
Con riferimento alla data di decorrenza dell’interdizione, che viene disposta “quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”, (art. 17, comma 2 lett. b) e c) D.lgs. n. 151/2001) l’Ispettorato ricorda che, in base alle previsioni di legge, il provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, costituisce il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro.
L’astensione dal lavoro decorrerà, quindi, dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Ispettorato e non dalla data dell’istanza.
La decorrenza dell’astensione dal lavoro può essere immediata soltanto nel caso in cui il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
RECUPERO GIORNI DI CONGEDO NON GODUTI ANTE PARTUM
L’Ispettorato precisa, inoltre, che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
Proprio per questa ragione, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.