INL - Indicazioni operative in materia di formazione per salute e sicurezza sul lavoro e in merito alla revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero.
Con apposita nota inviata al proprio personale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti con il fine di impartire indicazioni operative al personale ispettivo e assicurare uniformità di comportamento, in merito alla revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero.
Suggerimento n. 543/116 del 3 novembre 2026
La sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero trova la propria disciplina all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, per ottenere la revoca del provvedimento, il datore di lavoro debba regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti. Di conseguenza, anche gli adempimenti inerenti alla formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
Parallelamente, l’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione. Tale previsione è stata, tuttavia, erroneamente intesa come facoltà di differire l’avvio della formazione.
Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni (vedasi nostro Suggerimento n. 281/2025).
Alla luce di ciò il meccanismo si intende attualizzato nei seguenti termini:
- ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia programmata, con il fine di concludersi nel più breve tempo possibile;
- il verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 758/1994, deve fissare, “per la regolarizzazione”, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.
Di conseguenza, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.