INAIL - Sospensione dei termini di versamento dei premi ai sensi dei decreti legge n. 9, n. 18 e n. 23/2020 - Comunicazione delle sospensioni - Apertura del servizio on line

L’Istituto, con l’istruzione operativa n. 7759/2020, ha fornito le indicazioni necessarie per l’effettuazione della comunicazione obbligatoria dell’avvenuta sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dei decreti in oggetto.

Suggerimento n. 509/101 del 26 giugno 2020


Come noto (v. il nostro Suggerimento n. 416/2020), le imprese che, avendone i requisiti, abbiano fruito della sospensione dei versamenti in ossequio alle previsioni dei decreti legge emanati nel periodo della pandemia da COVID-19, devono comunicare all’INAIL di aver effettuato tale sospensione.

Quanto precede vale anche per coloro che abbiano già inviato la domanda di sospensione con la modulistica allegata alla circolare INAIL 11 marzo 2020, n. 7 (v. il nostro Suggerimento n. 181/2020).

Ciò premesso, segnaliamo che l’INAIL ha sciolto la riserva contenuta nelle proprie circolari n. 21 e n. 23/2020, comunicando che è ora disponibile in www.inail.it - “Servizi online” il nuovo servizio “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19”.

Il servizio è accessibile agli utenti abilitati ai servizi online dell’INAIL (imprese e intermediari in possesso di delega) ed è a compilazione guidata.

Per ulteriori dettagli, è possibile accedere anche ad un apposito manuale utente, al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sospensioni-recuperi-covid.html

Mediante tale servizio, le imprese che abbiano sospeso gli adempimenti (solo le imprese della c.d. “zona rossa“) e/o i versamenti (anche tutte le altre imprese aventi i requisiti richiesti) in base alla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19  dovranno comunicarlo all’INAIL, specificando, tramite selezione delle apposite opzioni presenti nel servizio, le disposizioni normative applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio, fermi restando gli eventuali controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.

Al fine di agevolare le imprese, evidenziamo che le principali disposizioni normative applicabili al nostro settore sono le seguenti:

  • articolo 5 del D.L. n. 9/2020 (per i soli Comuni della c.d. “zona rossa");
  • articolo 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;
  • articolo 18, commi da 1 a 4, del D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020.

Per il dettaglio delle tipologie di sospensione (versamenti, rateazioni, ecc.), dei requisiti richiesti dai vari provvedimenti per poter godere delle sospensioni previste e per le relative durate, rimandiamo alla “scheda di sintesi” allegata al nostro Suggerimento n. 416/2020 sopra citato.

Qualora la singola impresa abbia fruito di più di una sospensione, in applicazione delle disposizioni di più di un decreto, per ognuna di esse dovrà essere inviata una comunicazione.

Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non potranno più essere segnalate con il servizio “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19”, ma dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.


Referenti

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Tags: Coronavirus