INAIL - Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo - Termine di prescrizione
L’Istituto ha reso note alcune importanti indicazioni in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti per premi ed accessori.
Suggerimento n. 196/40 dell'11 aprile 2025
L’INAIL, con la circolare n. 26/2025, ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ritenuti ormai consolidati.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione e le somme dovute dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento ovvero dal giorno successivo all’ultima data utile per pagare il premio assicurativo.
Pertanto, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio non avendo, invece, rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi (28 febbraio).
Il predetto termine di prescrizione si applica sia all’azione di accertamento e liquidazione dei crediti INAIL che all’azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati.
La prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, tra cui gli atti stragiudiziali, come per esempio il verbale di accertamento unico che, notificato al termine dell'accertamento, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito per premi e per sanzioni civili, purché siano esplicitati l’ambito dell’accertamento, la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro.
La notifica deve avvenire tempestivamente mediante consegna del verbale nelle mani proprie del destinatario oppure tramite PEC del destinatario e, solo in via del tutto residuale, tramite servizio postale con raccomandata AR.
Il verbale di primo accesso, invece, non è idoneo a interrompere il termine di prescrizione in quanto è l'atto di avvio di un accertamento ispettivo e non esprime la chiara volontà di far valere un credito da parte dell'INAIL.
Gli accertamenti ispettivi svolti da altri Enti non sono di per sé idonei a interrompere i termini di prescrizione relativi ai premi dovuti e non versati all’INAIL ma, se completi degli elementi necessari per la determinazione del credito, devono essere tempestivamente liquidati dalla Sede INAIL competente oppure la Sede potrà procedere a notificare ai datori di lavoro gli estremi del verbale ricevuto, manifestando la volontà di chiedere i premi dovuti e riservandosi di comunicare successivamente l’esatta quantificazione di stessi.