IMU - Saldo 2020

Pagamento del saldo della nuova IMU, risultante dall’unificazione di IMU e TASI, per il periodo d’imposta 2020 entro il prossimo 16 dicembre, fatta salva l’ipotesi di versamento dell’ulteriore differenza a conguaglio entro il prossimo 28 febbraio 2021 qualora il Comune abbia disposto modifiche entro il 31dicembre alle aliquote di imposta già deliberate.

Suggerimento n. 949/128 del 15 dicembre 2020


Con una disposizione inserita nel corso dell’iter per la conversione in legge del D.L. 125/2020, contenente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID” è stato previsto il termine del 28 febbraio 2021 per il versamento del conguaglio IMU nell’ipotesi in cui i Comuni abbiano disposto, per il periodo d’imposta 2020, modifiche alle aliquote di imposta già deliberate.

In particolare, la proroga si è resa necessaria tenuto conto del nuovo termine del 31 dicembre 2020 (anziché il 28 ottobre), per la pubblicazione sul sito internet del MEF delle delibere e dei regolamenti IMU per il 2020.

Pertanto, con riferimento all’attuale periodo d’imposta, ai fini del saldo IMU sono previste due scadenze:

  • il 16 dicembre 2020, per il versamento del saldo IMU 2020, da calcolare in base alle aliquote in vigore, ai fini IMU e TASI, nel periodo d’imposta 2020, ovvero in base al 2019, nell’ipotesi in cui il Comune non avesse ancora emanato la delibera sulle aliquote della nuova IMU;
  • il 28 febbraio 2021, per il versamento del conguaglio IMU 2020, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, da calcolare in base alle nuove delibere pubblicate dai Comuni sul sito internet del MEF entro il 31 dicembre prossimo.

 

Tali regole valgono anche per il pagamento del saldo e conguaglio 2020 per i cd. “beni merce”, ovvero i fabbricati costruiti per la vendita e non locati delle imprese di costruzioni.

In ogni caso, si precisa che ove ad oggi sia già intervenuta la delibera comunale, il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre in base all’aliquota da questa stabilita, fatta salva l’ipotesi di versamento dell’ulteriore conguaglio entro il 28 febbraio 2021 nell’ipotesi in cui il Comune decida di modificare la delibera esistente, mediante pubblicazione sul sito internet del MEF entro il 31 dicembre 2020.

 

DICHIARAZIONE IMU

Anche ai fini della nuova IMU la dichiarazione deve essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Sul punto, la C.M. 1/DF/2020 aveva posticipato tale termine al 31 dicembre dell’anno successivo. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il termine del 31 dicembre per la presentazione della dichiarazione vale unicamente nell’ipotesi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019.

Pertanto, solo per il 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 31 dicembre 2020, e ciò vale anche per i fabbricati “beni merce” delle imprese edili, per non incorrere nella decadenza riferita all’esenzione dall’IMU per il 2019.

 


Referenti

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