Imposta di bollo sugli atti di gestione dei contratti degli appalti pubblici
Con un recente intervento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli atti di esecuzione dei contratti di appalto pubblici sono documenti soggetti all’imposta di bollo.
Suggerimento n. 83/4 del 1° febbraio 2023
L’Amministrazione finanziaria, con la Risposta n. 130 del 20 gennaio 2023, ha chiarito che gli atti di esecuzione dei contratti di appalto pubblici sono documenti soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine, ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 642/1972.
In particolare, sono assoggettati all’imposta:
- i verbali di avvio dell'esecuzione del contratto (art. 19 del D.M. 49/2018), il verbale di sospensione e ripresa dell’esecuzione del contratto (art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e art. 23 del D.M. 49/2018) rientrano nelle previsioni dell’art. 2 della Tariffa, Parte Prima del citato D.P.R., che assoggetta al bollo di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine, le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti”;
- i certificati di ultimazione delle prestazioni (art. 25 del D.M. 49/2018) e di verifica di conformità (art. 102 del D.Lgs. 50/2016) rientrano nelle previsioni dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima del D.P.R. 642/1972 che assoggetta all’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine gli “atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Nel medesimo contesto, si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento (Cfr. Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972).
Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).
Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.
In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine. La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia “agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)”. Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto
A completamento, si rendono disponibili gli schemi riepilogativi di ANCE delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili nel settore edile, in particolare per quanto riguarda gli atti e i contratti relativi ad appalti di opere pubbliche.