Importanti indicazioni di ANAC in tema di forza maggiore negli appalti pubblici

In una recente Delibera l’Autorità Nazionale Anticorruzione riconduce le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina alla causa di forza maggiore nell’ambito dell’esecuzione dei contratti pubblici.

Suggerimento n. 356/37 del 19 maggio 2022


Comunichiamo che ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con propria delibera dell’11 maggio 2022 si è pronunciata a seguito delle segnalazioni pervenute in merito alle difficoltà riscontrate dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni nell’ottemperare agli obblighi assunti nella fornitura di materiale informatico nell’ambito di contratti pubblici.

In proposito, l’Autorità ha deliberato che l’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del presente atto. La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.

In particolare, le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del codice dei contratti pubblici oppure di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento. Possono valutare altresì la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.

L’Autorità evidenzia che l’operatore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.

Fra l’altro, con la pronuncia in commento, ANAC, al fine di garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, suggerisce di individuare dettagliatamente:

  • gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
  • gli obblighi di comunicazione a carico dell’operatore che voglia avvalersi della causa esimente;
  • le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica.

 

Suggerisce, altresì, di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Si sottolinea che la pronuncia in esame si riferisce ad una fattispecie particolare di appalto (fornitura di materiale informatico) ma i principi in essa richiamati sono senz’altro meritevoli di un’applicazione riferita alla contrattualistica pubblica in generale.

 


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