Importante: Linee Guida Anac. n. 6 - ampliate le cause di esclusione dalle gare

Anac amplia in via interpretativa le fattispecie di possibile esclusione dalle gare dando rilevanza anche ai reati non accertati in via definitiva.

Suggerimento n.528/29 del 20 novembre 2017


Sulla G.U. n. 260 del 7 novembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 11 ottobre 2017 di aggiornamento alle Linee guida n. 6 di Anac esplicative delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016. Il provvedimento ha grande importanza per gli operatori del settore pubblico.

L’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice prevede l’esclusione dalle gare d’appalto per l’operatore economico che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. La norma annovera espressamente le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto.

A tal riguardo, il comma 13 dell’articolo 80 demanda ad Anac il compito di individuare con proprie Linee guida i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione dei gravi illeciti professionali e le carenze nell’esecuzione di un precedente appalto che possano considerarsi significative per impedire la partecipazione alle gare. Ragione per cui sono state predisposte le Linee guida n. 6, aggiornate in seguito all’entrata in vigore del Correttivo appalti.

Di seguito i punti più rilevanti:

    • Tra gli illeciti professionali gravi che possono impedire la partecipazione alle gare possono rilevare anche i reati accertati con una provvedimento di primo grado non definitivo, perché appellato nel grado superiore.

 

    • Sono definiti quali reati possano essere considerati gravi illeciti professionali; per facilitare la verifica gli Uffici hanno elaborato una tabella che si allega alla presente circolare con l’elenco di tutti i reati. Questi possono incidere sia se definitivamente accertati sia se definiti solo in primo grado.

 

    • Tali reati sono indicati a mero titolo esemplificativo, ciò vuol dire che le stazioni appaltanti potrebbero considerare come gravi illeciti anche fattispecie non indicate da Anac, e quindi anche reati non compresi nella tabella allegata.

 

    • La presenza di uno o più di tali illeciti professionali non dà luogo all’esclusione automatica del concorrente (diversamente dai reati di cui al comma 1 del medesimo articolo) ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di instaurare un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico al fine di valutare se il comportamento illecito incida in concreto sulla moralità del concorrente in considerazione della specifica attività oggetto dell’appalto.

 

    • Possono rilevare come gravi illeciti professionali e comportare l’esclusione dalle gare tutti i provvedimenti non definitivi aventi ad oggetto i reati più gravi elencati al comma 1 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (turbativa d’asta, turbativa del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture).  

 

    • Gli operatori economici, al fine di evitare una falsa dichiarazione, sono tenuti a inserire nel DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
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    • Con riferimento alla rilevanza temporale per le fattispecie dei gravi illeciti professionali, l’interdizione è pari a 5 anni se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria, risulta invece pari alla durata della pena principale, se questa è di durata inferiore a 5 anni. Infine l’interdizione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.  

Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. quindi il giorno 22 novembre prossimo.

A tal riguardo si sensibilizzano le imprese sull’attenzione da prestare nella predisposizione delle dichiarazioni da presentare in gara e nella compilazione del DGUE, in quanto una falsa dichiarazione potrebbe comportare esclusione e conseguente segnalazione all’ANAC. Pertanto risulta quanto mai opportuna la verifica anche del casellario dei carichi pendenti. Gli uffici rimangono a disposizione per tutte le valutazioni che le imprese ritenessero opportune.

Si allegano Linee Guida n. 6 ed elenco reati come da Tabella elaborata dagli uffici.

Per una trattazione più estesa del contenuto provvedimento si rinvia alla circolare di Ance.

 

 


Referenti

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